È possibile beneficiare del “Sismabonus acquisti” solo per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2021. Quindi, l’acquirente di unità immobiliari demolite e ricostruite in chiave antisismica può fruire della detrazione d’imposta solo se l’atto di acquisto è stato stipulato entro il periodo di vigenza dell’agevolazione.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n.515 del 2 novembre 2020, nella quale sono state affrontate alcune questioni legate alla fruizione della detrazione per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013[1], cd. “Sismabonus acquisti” anche nella forma “potenziata” introdotta dall’art. 119 del DL 34/2020[2].
Si ricorda che il “Sismabonus acquisti”[3] è la detrazione (75% o 85% de prezzo di acquisto nell’ammontare massimo di 95.000 euro per unità) riconosciuta agli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi “antisismici” effettuati, tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica ove consentite, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla fine lavori all’alienazione dell’immobile.
L’agevolazione, che rientra nell’ambito applicativo del Sismabonus, è in vigore dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Questione al centro dell’interpello posto dall’impresa di costruzioni all’Agenzia delle Entrate, riguarda la possibilità, per l’acquirente, di fruire del “Sismabonus acquisti” sull’unità immobiliare ricostruita entro il 31 dicembre 2021, ma venduta successivamente.
In sostanza, la questione è se i 18 mesi che l’impresa di costruzione ha a disposizione per vendere gli immobili ricostruiti devono o meno rientrare nel termine di vigenza dell’agevolazione.
Nella risposta n. 515, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per godere del “Sismabonus acquisti” entro il 31 dicembre 2021 deve necessariamente essere anche stipulato anche il rogito. Motivo della precisazione è il tenore della norma che disciplina la durata del Sismabonus, di cui il “Sismabonus acquisti” è una declinazione, e che fa riferimento “alle spese sostenute” dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Nell’interpello vengono poi forniti altri chiarimenti:
[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013.
[2] Convertito, con modificazione, dalla legge n.77/2020.
[3] Il comma 1-septies dell’art.16 del DL n. 63 /2013 prevede che «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo dispesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (…)».
[4] Cfr. lettere b), c) e d) dell’art.3 del DPR n. 380/2001.