Sì alla cessione del credito in caso di interventi di recupero antisismico agevolabili con il Sismabonus potenziato al 110%, eseguiti da un soggetto in regime forfetario, in base al quale il reddito prodotto viene sottoposto ad imposta sostitutiva, e non ad IRPEF.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.514/E del 2 novembre 2020, in relazione alla fruibilità del Sismabonus al 110% mediante il meccanismo della cessione del credito, nell’ipotesi in cui il beneficiario della detrazione eserciti la propria attività in regime forfetario (in base alla legge 190/2014).
Come noto, la detrazione potenziata al 110% (cd. Superbonus), è prevista dagli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) [1].
In particolare, l’art.121 del medesimo “Decreto Rilancio” ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, secondo le modalità stabilite secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020[2].
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.514/E/2020 affronta l’ipotesi di un contribuente che, nell’esercizio della propria attività, accede al cd. “regime forfetario”, in base al quale il reddito prodotto viene sottoposto ad imposta sostitutiva (cfr. l’art.1, co.54-89, della legge 190/2014), ed intende usufruire del Sismabonus al 110%.
Al riguardo, richiamando anche quanto già espresso nella C.M. 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il Superbonus, nella forma della detrazione diretta, non è applicabile per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati, tra l’altro, ad imposta sostitutiva, come accade per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che aderiscono al predetto regime forfetario[3].
Tuttavia, per i medesimi soggetti, l’Amministrazione finanziaria conferma, nella Risposta n.514/E/2020, che l’agevolazione viene riconosciuta nelle forme del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, e della cessione del credito.
Infatti, ai fini dell’esercizio dell’opzione per tali due modalità alternative di fruizione del beneficio non rileva la circostanza che l’IRPEF non sia dovuta, tenuto conto che lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno proprio l’obiettivo di incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico.
Nel caso di specie, quindi, il Sismabonus al 110% viene riconosciuto, nel rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell’agevolazione, nella forma della cessione del credito.
[1] Convertito dalla Legge 77/2020, cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” – ID n.41108 del 24 luglio 2020 e “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative”. ID N. 41309 del 24 agosto 2020.
[2] Cfr. ANCE “Superbonus 110%: approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’Ade” – ID N.41949 del 13 ottobre 2020.
[3] Cfr. Legge 23 dicembre 2014 n.190
(omissis)
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. (omissis)