Ammesso l’Ecobonus al 110% per l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, come intervento “trainante” di tipo condominiale, in presenza di spese sostenute interamente dal condòmino proprietario, anche in misura eccedente la propria quota millesimale di proprietà.
Sì al Superbonus in favore di un condòmino non residente, che può usufruire del beneficio nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente, nelle Risposte n.499/E e n.500/E del 27 ottobre 2020 in relazione all’applicabilità della detrazione potenziata al 110% (cd. Superbonus), prevista dall’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) [1].
In particolare, nella Risposta n.499/E/2020, l’Amministrazione finanziaria affronta l’ipotesi di un intervento condominiale eseguito dal proprietario di un’abitazione alla quale è accorpato, con un unico accatastamento ed un’unica rendita, il lastrico solare di proprietà esclusiva, a copertura dell’intero edificio.
Il condòmino intende eseguire sul lastrico solare, a proprie spese, un intervento di isolamento termico, nonché l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia e chiede se siano tali opere siano ammesse all’Ecobonus al 110% (ai sensi dell’art.119, co.1, lett.a, e 5, del medesimo “Decreto Rilancio”).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
isolamento termico
pannelli fotovoltaici
intestazione della fatture e dei bonifici
Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’interessato può optare, in alternativa alla detrazione in forma diretta, per la cessione del credito o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020 (cfr. anche l’art.121 del “Decreto Rilancio”).
Nella Risposta n.500/E/2020, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’Ecobonus potenziato al 110% ad un condòmino non residente, proprietario di un’unita immobiliare in un condominio nel quale verranno effettuati gli interventi agevolabili.
In particolare, richiamando anche quanto precisato dalla C.M. 24/E/2020, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il condòmino può usufruire del beneficio mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito.
[1] Convertito dalla Legge 77/2020, cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” – ID n.41108 del 24 luglio 2020 e “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative”. ID N. 41309 del 24 agosto 2020.
[2] In particolare, trattandosi di un condominio composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa per l’intervento di isolamento termico è pari a 380.000 euro (40.000 x 8 e 30.000 x 2), secondo le modalità di calcolo stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Quindi, trattandosi di interventi condominiali, detto limite viene calcolato sulle spese sostenute dal proprietario del lastrico solare, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia (artt.1123 e 1126).
[3] Cfr. ANCE “Superbonus al 110% e limiti di spesa – i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” – ID N.41752 del 30 settembre 2020.