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Prevista la proroga dei termini in materia di ammortizzatori sociali al 31 ottobre, dello smart working in deroga al 31 dicembre 2020 e dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021

COVID-19 – Proroga delle misure di emergenza

9 Ottobre 2020
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E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, il  Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, le cui disposizioni entreranno in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., ossia dall’8 ottobre.

 

In via preliminare, si segnala che all’art. 3 del decreto in parola è stato previsto il differimento, al 31 ottobre 2020,dei termini previsti dai commi 9[1] e 10[2] dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto di Agosto”, in materia di ammortizzatori sociali.

In particolare, come preannunciato dall’INPS e da Confindustria (cfr. Comunicazione Ance del 5 ottobre scorso), sono stati posticipati al 31 ottobre prossimo i termini di invio delle domande e dei dati di pagamento che, in via ordinaria, sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso D.L. n. 104/2020 aveva differito al 30 settembre 2020 (comma 10 – cfr. nota n. 2).

Il differimento al 31 ottobre riguarda anche i termini decadenziali per l’invio delle domande e dei dati di pagamento scaduti entro il 31 luglio 2020 e già differiti al 31 agosto 2020 dal D.L. n. 104/2020 (comma 9- cfr. nota n. 1).

E’ stata, inoltre, prevista la proroga al 31 gennaio 2021 delle seguenti disposizioni:

  • Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, di cui al comma 1[3] dell’art. 1 del D.L. n. 19/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020;

 

  • ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 33/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, ivi compreso il rispetto dei Protocolli anti-contagio di settore, di cui al comma 14[4] dell’art. 1.

 

E’ stata, poi, prevista la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalle disposizioni legislative riportate nell’allegato 1, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 3 del D.L. n. 83/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124/2020.

E’ stata, dunque, stabilita, sino a tale data, la proroga del diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2[5], nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il rispetto della normativa vigente (punto 32 dell’Allegato 1).

È stata, inoltre, confermata, fino alla citata data del 31 dicembre prossimo, la vigenza dell’art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020[6] sulla produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

L’art. 4 ha, invece, modificato l’allegato XLVI del D.Lgs n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS.

L’articolo recepisce la Direttiva n. 2020/739 del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE, la quale si applica alle attività in cui i lavoratori sono esposti ad agenti biologici a causa della loro prestazione lavorativa. Pertanto, tale previsione non si applica ai lavoratori edili.

Previsto, infine, all’art. 5, l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.

E’ stata, inoltre, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

 


[1] I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

[2] I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020

[3] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus

[4] Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

[5] in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa

 

[6]   1. Fermo quanto  previsto  dall’articolo  5-bis,  per  la  gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato  di  emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio 2020, e’ consentito produrre,  importare  e  immettere  in  commercio mascherine chirurgiche e dispositivi  di  protezione  individuale  in deroga alle vigenti disposizioni.

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