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Con la Circolare 115 del 30.09.20 l'INPS illustra le novità del DL Agosto

Cassa Integrazione periodi 13 luglio – 31 dicembre 2020 – Circolare INPS

1 Ottobre 2020
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Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, d entrato in vigore il 15 agosto 2020  ha introdotto significative innovazioni all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui abbiamo dato notizia nella ns precedente news. Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 l’INPS illustra nel dettaglio le
innovazioni introdotte e fornisce le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative.

 

L’isitituto evidenzia che la nuova previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19.

 

La circolare precisa, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in parola stabilisce che i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 104/2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di (CIGO) o (ASO) – dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 – che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina, la medesima azienda, in relazione alla nuova previsione di cui al decreto-legge n. 104/2020, potrà beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane secondo quanto illustrato al successivo paragrafo 2), in quanto le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto-legge n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.

In presenza di domande presentate, ma non ancora autorizzate, relative a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, le istanze saranno valutate anche alla luce del decreto-legge n. 104/2020. Ne deriva che, per i periodi fino al 12
luglio 2020, sarà preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa, mentre i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al decreto-legge n. 104/2020.

 

Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020 (cfr. l’esempio di cui al precedente paragrafo), i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

 

Laddove le aziende, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa di cui ai decreti-legge avessero richiesto trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per periodi successivamente ricompresi nella tutela prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 (dal 13 luglio in poi) , le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in periodi con causale “COVID-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro. A tal fine, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui richiedono la conversione della causale.

 

Mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica “COVID 19 con fatturato”, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, che si ricorda è condizione necessaria per la fruizione.

 

Si ricorda che la norma dispone che, in presenza di determinati presupposti, sia dovuto un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale.

La misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:
a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza
dover versare il predetto contributo.

L’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

 

Infine si ricorda che gli interventi con causali “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato”, ai fini del computo della durata, non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per i trattamenti di CIGO e  derogano sia al limite dei 30 mesi nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei
trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Conseguentemente, possono richiedere i trattamenti di CIGO  con causali “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
I relativi periodi autorizzati sono, inoltre, neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO .
Si evidenzia altresì che, per l’accesso agli interventi di CIGO è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020.

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla ns precedente news ed all’allegata circoalre reperibile anche sul sito inps

41778-circ inps115-2020-cig-dl agosto.pdfApri
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