Sanzioni fino a 200 euro per chi non inserisce o aggiorna la PEC al Registro Imprese
Al fine di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), Il DL semplificazione (DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020) è sancito che le imprese costituite in forma societaria comunichino entro il 1° ottobre 2020 il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle imprese.
Le imprese diverse da quelle di nuova costituzione che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.
Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso tale periodo senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria di cui al precedente paragrafo.
Per quanto concerne le imprese di nuova costituzione, l’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di iscrizione priva del domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
Raccomandiamo alle Imprese di fare o far fare una verifica per assicurarsi che il proprio domicilio digitale annotato al Registro Imprese sia ancora attivo e non si stato cancellato d’ufficio, ovvero di procedere all’aggiornamento tramite il sito Infocamere .
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