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Ritenute negli appalti ed esenzione dagli obblighi, i versamenti Iva derivanti da operazioni in split e reverse charge entrano nel conto fiscale

Ritenute appalti: l’IVA da split e reverse charge entra nel conto fiscale

25 Settembre 2020
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I versamenti IVA derivanti da operazioni soggette allo split payment e al reverse charge rientrano nella soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale che, se effettuati nell’ultimo triennio consentono, al ricorrere di ulteriori requisiti, di disapplicare la disciplina sul pagamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti. Vanno incluse nel predetto limite anche l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, in caso di opzione per la trasparenza e l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, e assolta dall’ente controllante, in caso di opzione per l’IVA di gruppo.

Queste sono le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n.53 del 22 settembre 2020.

Tale ultimo documento è stato redatto in risposta alle molte richieste relative alla determinazione della soglia dei versamenti in conto fiscale pari al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi dell’ultimo triennio che consente a imprese appaltatrici e subappaltatrici di sottrarsi, al ricorrere di ulteriori condizioni, ai nuovi obblighi sul versamento delle ritenute negli appalti.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici devono effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali e sono tenute a inviare al committente una serie di dati, a cominciare dalle stesse deleghe di pagamento.

Va ricordato, però, che i nuovi obblighi vengono meno per le imprese che, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute, producono il “Certificato di affidabilità fiscale” (cd. DURF) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con cui attestano la sussistenza di specifici requisiti (verificati congiuntamente). Si tratta di requisiti riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo[1].

In particolare, occorre:

  1. essere in attività da almeno 3 anni;
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

All’Agenzia delle Entrate sono pervenute diverse richieste  di chiarimenti sulla determinazione della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale dell’ultimo triennio e, sul punto, con la Risoluzione in commento è stato confermato[2] che rientrano nel suddetto ammontare:

  • i versamenti IVA  inerenti le operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment[3].
     
  • I versamenti IVA effettuati dal committente in regime di reverse charge[4].
  • l’imposta teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta (nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale);
  • l’IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo.

 


[1] Cfr. ANCE “Ritenute Appalti- Approvazione del certificato di affidabilità” – ID. 38439 N. 7 febbraio 2020, “Manovra 2020: Pubblicato in GU il DL Fiscale” – ID N. 37489 del 29 ottobre 2019; “Decreto fiscale – Norma riscritta in tema di ritenute fiscali sul lavoro dipendente” – ID N. 37899 del 3 dicembre 2019; “Decreto fiscale 124/2019 pubblicazione in Gazzetta “– ID N. 38135 dell’8 gennaio 2020; “Ritenute Appalti- Agenzia delle Entrate risponde ai primi quesiti“ – ID N.38206 del 15 gennaio 2020; “Ritenute e compensazioni negli appalti: pochi chiarimenti a Telefisco 2020”- ID n.38352 del 30 gennaio 2020; “Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti: webinar ANCE“- ID n. 38416 del 5 febbraio 2020.

[2]Cfr. ANCE “Ritenute fiscali negli appalti e subappalti: la Circolare dell’Agenzia delle Entrate” – ID n. 38503 del 12 febbraio 2020.

[3]Cfr. L’art. 17-ter del DPR 633/1972.

[4]Cfr. L’art. 17, sesto comma, del DPR 633/1972.

41685-Risoluzione n_53 del 22 settembre 2020.pdfApri
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