L’Agenzia delle Entrate risponde alle FAQ sul Superbonus, diversi i chiarimenti su interventi e beneficiari
In caso di interventi di efficienza energetica chi possiede più abitazioni fruisce direttamente del Superbonus al 110% per 2 unità immobiliari mentre per le altre, se locate, l’agevolazione spetta al locatario che sostiene le spese.
Questa è una delle risposte rese in tema di Superbonus al 110% dall’Agenzia delle Entrate nell’area che contiene alcune FAQ sulla nuova agevolazione. Diversi i temi trattati dall’Agenzia, in questo ambito, sia relativamente agli interventi, che in merito ai beneficiari.
In particolare, si segnala il riconoscimento della facoltà di fruire del Superbonus al detentore (locatario, comodatario) che ha sostenuto le spese dell’intervento trainante di efficientamento energetico effettuato sull’unità a sua disposizione, anche se il proprietario ha usufruito del beneficio per interventi dello stesso genere, effettuati su altre due unità immobiliari di sua proprietà.
Si ricorda che limitatamente ai cd. “interventi trainati” di efficienza energetica le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni possono fruire del Superbonus su un numero massimo di 2 unità immobiliari[1].
In tal senso la risposta dell’Agenzia delle Entrate costituisce un’apertura alla possibilità che il processo di riqualificazione sotto il profilo energetico coinvolga un ampio numero di unità immobiliari, pur se di proprietà di un’unica persona fisica e concesse in locazione o comodato, favorendo così il miglioramento energetico dell’intero edificio.
Diverse le risposte fornite, molte volte a confermare quanto già precisato con la Circolare 24/E/2020. A tal riguardo viene ribadito che:
Si ricorda, per ogni approfondimento, che sul sito dell’ANCE è possibile trovare un’apposita sezione, in costante aggiornamento, dedicata alle FAQ sul Superbonus al 110%.
[1] Cfr. ANCE “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative” – ID N. 41309 del 24 agosto 2020.
[2] Cfr. CM 19/E/29 pag. 250 e 351.
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