Il Ministero delle Infrastrutture chiarisce alcuni dubbi interpretativi in merito alla corretta applicazione dell'articolo 207 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio)
In risposta ad una serie di quesiti interpretativi, sollevati anche da ANCE, il Ministero delle Infrastrutture ha emanato la circolare n. 112 dell’11 agosto u.s., con la quale ha chiarito la portata applicativa dell’articolo 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77), cd “Decreto Rilancio” (recante “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).
La norma in esame, com’è noto, ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Più in particolare, ai sensi del primo comma, la disposizione riguarda:
La determinazione dell’importo massimo di incremento attribuibile è effettuata dalla stazione appaltante, tenendo conto delle eventuali somme già versate all’appaltatore a titolo di anticipazione.
Infine, la norma specifica che, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 35, comma 18, del Codice che, come noto, ne subordinano l’erogazione alla costituzione di una specifica garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.
Premesso ciò, nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del Decreto, sono emerse talune criticità in sede di applicazione della norma, derivanti da una diffusa prassi volta a darne un’interpretazione restrittiva.
Tali problematiche sono state oggetto, pertanto, di una specifica segnalazione al MIT da parte dell’ANCE.
Nella circolare in commento, invero, è stata seguita l’interpretazione estensiva della portata della disposizione, in linea con quanto auspicato da ANCE
In particolare, viene chiarito che la possibilità di incremento dell’anticipazione si applica:
Infine, si evidenzia che la circolare è indirizzata “alle Stazioni appaltanti” ed è, dunque, applicabile in via generale alle gare bandite su tutto il territorio nazionale da qualsiasi Amministrazione o, comunque, da tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al d.lgs. n. 50/2016 e alla normativa previgente.
In allegato il testo completo del provvedimento in commento.
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