Con l’allegata risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato superate le sue precedenti risoluzioni e circolari nella parte che limitavano il diritto alla detrazione ex all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e smi.
Nello specifico sono ora ammessi sia all’agevolazione per il miglioramento del rendimento energetico che per il miglioramento sismico anche i titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
La risoluzione segue diberse pronunce della Corte di Cassazione che, nelle motivazioni, hanno osservato che “la ratio legis …, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.
Appare opportuno precisare che, al momento, la risoluzione ha effetti sulla norma in fase di conversione prevista dagli artt. 119-121 del DFl. n. 34/2020 che affrenteremo più nel dettaglio all’indomani della conversione stessa.