L’INPS ha fornito con il Messaggio n. 2183 prime indicazioni relativamente al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio).
Si informa che l’INPS ha fornito con il Messaggio n. 2183 le prime indicazioni relativamente al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio).
In particolare, il c.d. decreto rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario per cui l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 ha inserito all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
In relazione alla portata della norma, si precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).
In allegato il Messaggio INPS n. 2183 del 26/05/2020
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