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Ulteriore commento sulle norme di interesse per il Settore con allegate le Slide MISE, Agenzia delle Entrate, Centro Studi ANCE

DL 19.05.2020 n.34-DL Rilancio- Ulteriore commento ai provvedimenti di interesse

25 Maggio 2020
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Facendo seguito alla nostra News del 21 maggio 2020 si forniscono, di seguito, ulteriori informative e commenti sull’articolato del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, “Decreto Rilancio”.

Si  allegano, a supporto, le slide messe a punto da:

o Ministero Sviluppo Economico;

o Agenzia delle Entrate;

o Centro Studi dell’ANCE.

Il provvedimento è entrato in vigore a partire dalla stessa data del 19 maggio 2020 e dovrà essere convertito in Legge entro i successivi 60 giorni. Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà e l’organicità delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale già introdotti dal “Decreto Cura Italia”. Di seguito, suddivise per titolo di competenza, il commento sulle varie misure di interesse per il Settore edile:

TITOLO II Sostegno alle imprese e all’economia

Il decreto introduce una serie di misure di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con Partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria. Tra le principali misure si segnalano:

  •  Art. 24 – l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
  •  Art. 25 – un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, come segue: – 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta; – 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; – 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
  •  Art. 26 – il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione di un credito d’imposta per le persone fisiche e per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali. E’ prevista, inoltre, l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate nella disposizione in esame, entro un ammontare massimo determinato;
  •  Art. 28 – per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno). In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  •  Art. 30 – la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
  •  Art. 38 – ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo in particolare nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura e ampliandone la capacità di azione, oltre alla detrazione del 50% dall’imposta sui redditi delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative e in pmi innovative;
  •  Art. 43 – la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020;
  •  Art. 48 – l’incremento delle dotazioni del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “Cura Italia” e del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
  •  Artt. 54-60 – la previsione che le Regioni e le Provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, per gli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 e aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. TITOLO III Misure in favore dei lavoratori
  •  Art. 68 – I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane (per un totale d 14 settimane) nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale, ulteriore, periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento (per un totale di 18 settimane) solo in caso di necessità e proroga della sospensione o riduzione dell’attività a partire dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020. Viene poi reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le Organizzazioni Sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Ricordiamo che ANCE Enna fornisce gratuitamente il servizio di comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, l’effettuazione della consultazione ed esame congiunto, previo conferimento di delega da parte delle Imprese (vedi news);
  •  Art. 71 – vengono introdotte misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali (cassa integrazione in deroga; cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario solo per richieste presentate a decorrere dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto) consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, trasmettendo la relativa domanda alla sede Inps territorialmente competente entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa insieme ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione anticipata ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto (19 maggio 2020), entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande e dispongono l’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. L’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro (da effettuarsi entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione o entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa sia già cominciato e il trattamento autorizzato nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020), l’Inps procede al pagamento residuo o al recupero verso il datore di quanto indebitamente anticipato;
  •  Art. 74 – in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, viene spostato in avanti, al 31 luglio 2020, il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico;
  •  Art. 80 – in materia di divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, viene esteso da 60 giorni a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le relative procedure già in corso (sia collettive che individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966).
  •  Art. 84 – vengono previste/estese le indennità, in particolare per quanto di maggiore interesse: – ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo di un’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020; – per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro; – per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, che abbiano cessato il rapporto di lavoro è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro; – per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (artigiani) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  •  Art. 88 – al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, viene istituito il Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO, che si fa carico degli oneri formativi derivanti da specifiche intese territoriali o aziendali con le parti sindacali/datoriali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
  •  Art. 90 – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, il lavoro agile diventa un diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni anche “in assenza di accordi individuali” a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  •  Art. 93 – al fine di favorire il riavvio delle attività, si introduce la possibilità, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio u.s., anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto.

TITOLO V Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

  •  Art. 115 – Viene istituito un Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, con una dotazione finanziaria di 12 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a concedere anticipazioni a Regioni, Province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili;
  •  Art. 116 – le Regioni e Province autonome che si trovino in una situazione di carenza di liquidità, anche dovuta all’emergenza COVID-19, e non possano far fronte al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione di giunta, nel periodo 15 giugno-7 luglio 2020, un’anticipazione di liquidità per i predetti pagamenti alla Cassa Depositi e Prestiti. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

TITOLO VI Misure fiscali

  •  Art. 119 – Viene prevista una detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
  •  Art. 120 – è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza (adeguamento degli ambienti di lavoro) degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
  •  Art. 123 – vengono soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
  •  Art. 124 – viene ridotta l’aliquota Iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;
  •  Art. 125 – viene concesso un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
  •  Art. 126 – viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati al massimo in quattro rate mensili di pari importo;
  •  Art. 137 – vengono emanate misure per la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni; si prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia, sono stabilite nella misura dell’11%;
  •  Art. 145 – viene sospesa la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo: per l’anno 2020, si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
  •  Art. 149 – viene prevista la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d’imposta che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
  •  Art. 157 – sono prorogati i termini di decadenza per notifiche di atti che scadono nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, che vengono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali;

TITOLO VIII Misure di settore

  • Il Titolo in esame contiene una serie variegata di misure rivolte a sostenere i settori del turismo e della cultura, dell’editoria, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sport, della giustizia, dell’agricoltura, dell’ambiente, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’innovazione tecnologica, nonché a favore della coesione sociale. Di seguito le principali disposizioni per quanto di interesse:
  •  Art.176 – Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
  •  Art. 177 – Esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per il settore turistico: abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
  •  Art. 178 – Fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;  Art. 182 – Ulteriori misure per il turismo: è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
  •  Art. 229 – Misure per incentivare la mobilità sostenibile: per incentivare forme di mobilità sostenibile, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste;
  •  Art. 244 – Credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria del credito d’imposta in ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno, dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
  •  Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi: al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da Covid-19, la presente norma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di legge che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

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