La CIGO con causale "emergenza COVID-19" previsto per una durata massima di nove settimane è incrementato di ulteriori cinque settimane
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio” che tra le altre misure contiene all’art. 68 modifiche dell’articolo 19 del D.L. 18 del 17 marzo scorso in materia di trattamento ordinario di cassa integrazione.
Per effetto di tale modifica il periodo di cassa integrazione con causale “emergenza COVID-19” previsto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è incrementato di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
Per le richieste viene modificato il termine entro cui presentare istanza all’INPS, riportandolo al mese successivo alla sospensione (invece dei 4 mesi previsti dal DL Cura Italia).
Pertanto, le imprese interessate a richiedere queste ulteriori 5 settimane di CIGO, avendo fruito per intero delle precedenti nove settimane, possono inviarci analogamente a quanto in precedenza fatto, l’allegata delega, corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati distinti per qualifica e per cantiere, al fine di assolvere agli obblighi di informazione e consultazione sindacale.
La norma ha modificato anche il novero dei dipendenti ammessi per cui adesso possono essere collocati in CIG i dipendenti assunti fino al 25 marzo2020.
la norma ha previsto che nel caso si esauriscano al 31 agosto le 9 settimane più le ulteriori 5, sarà possibile fruire di ulteriori 4 settimane dal 1° settembre.
Infine ed in relazione al CIG con pagamento diretto, le richieste devono essere inoltrate alla sede INPS territoriale dal 30esimo giorno dall’entrata in vigore del DL n. 34-2020 (18 giugno). Sul punto si resta comunque in attesa delle istruzioni INPS.
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