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Fornite le indicazioni operative in merito alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 per i periodi aprile e maggio 2020

Sospensione del versamento dei contributi – Istruzioni INPS

27 Aprile 2020
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L’Inps, con l’allegato messaggio n. 1754/20, ha fornito le istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti contributivi in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, così come previste dal D.L. n. 23/20.

In particolare, l’Istituto ha ricordato che le  disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del D.L. n. 23/20, relative al requisito della riduzione del fatturato,  operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020 e, pertanto, si applicano anche per un solo mese.

Il comma 5 del suddetto  art. 18 prevede, con esenzione dalla verifica del requisito del fatturato, che la sospensione dei versamenti interessi anche i soggetti che abbiano iniziato l’attività di impresa in data successiva al 31 marzo 2019; lo stesso comma 5, inoltre, riconosce il beneficio della sospensione contributiva anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore per la cui individuazione è in corso un’interlocuzione con i Dicasteri competenti. Solo all’esito di tale interlocuzione l’Inps, con separato messaggio, fornirà le opportune indicazioni operative.

Per quanto riguarda le modalità di sospensione, le aziende con dipendenti dovranno  inserire i codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens, dichiarando, in questo modo, di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020. L’Istituto provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7G”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga con scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende dovranno inserire nell’elemento , , i  seguenti codici:

• “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;

• “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;

• “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  23/2020, Art. 18 comma 5”.

Nell’ipotesi di  rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata utilizzando il modello F24 con i codici contributo ordinari (DM10 per i dipendenti).

L’Inps, inoltre, ha fornito le indicazioni operative ed i relativi codici anche con riferimento ai committenti ed ai liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata.

In particolare:

  • per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/20, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore “28”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”;
  • per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore “29”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”;
  • per i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento di , il valore “30”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”.

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