Le indicazioni dell'Autorità in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica
L’ANAC ha emanato l’allegata delibera n. 312 con cui fornisce indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.
Nello specifico l’ANAC indica come gestire le procedure di evidenza pubblica avviate alla luce della posticipazione dei termini imposta dall’art. 103 del DL Cura Italia.
Nel caso di procedure in corso le indicazioni riguardano la necessità che sia diramato avviso pubblico indicando lo slittamento dei termini. Inoltre l’ANAC raccomanda, nei casi in cui la sospensione non sia stata determinata (lavori urgenti o indifferibili) le amministrazioni aggiudicatrici devono, per garantire la massima partecipazione,
-concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
-valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, o valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza,
-valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, ovvero concedono una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l’effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020.
-valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto.
Infine e sopratutto la delibera specifica che in tutti i casi in cui l’emergenza sanitaria è considerata forza maggiore in grado di eslcudere la responsabilità dell’appaltatore per ritardi o omessi adempimenti nell’esecuzione del contratto.
Sul punto vale la pena di riportare integralmente quanto scritto dall’ANAC.
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