Aumenti in busta paga e detrazioni d’imposta: la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente diventa legge
Approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale” che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro. Il provvedimento interviene su due fronti riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito o una detrazione dall’imposta lorda.
La legge n. 21/2020 di conversione del decreto legge n.3/2020 recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”[1] è stata, infatti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.90 del 04-04-2020.
La legge di conversione conferma il meccanismo introdotto dal DL 3/2020 che, in sostanza, prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro, sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a 40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale.
Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dal bonus, beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.
Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.
A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020[3].
|
Reddito (euro) |
Detrazione (euro) |
Mensile (euro) |
|
28.000 |
600 |
100 |
|
29.000 |
582,9 |
97,1 |
|
30.000 |
565,7 |
94,3 |
|
31.000 |
548,6 |
91,4 |
|
32.000 |
531,4 |
88,6 |
|
33.000 |
514,3 |
85,7 |
|
34.000 |
497,1 |
82,9 |
|
35.000 |
480 |
80 |
|
36.000 |
384 |
64 |
|
37.000 |
288 |
48 |
|
38.000 |
192 |
32 |
|
39.000 |
96 |
16 |
|
40.000 |
– |
– |
I sostituti d’imposta riconoscono il trattamento integrativo in via automatica e l’ulteriore detrazione ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi. Qualora il trattamento integrativo o la detrazione si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo[4].
Con l’adozione di questo provvedimento, viene, dunque, estesa la platea dei beneficiari del bonus Irpef, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori dipendenti, tanto del settore privato (in primis operai e impiegati), quanto del settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40mila euro).
Di seguito si riporta una tabella illustrativa degli effetti della riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni di operai e impiegati del settore edile.
|
LAVORA-TORE DIPENDEN-TE |
Retribuzione media annuale* |
Irpef lorda |
Bonus Renzi semestrale |
Nuovo Bonus semestrale |
Nuovo Bonus mensile |
Aumento semestrale |
Incremen-to netto mensile in busta paga |
|
Operaio comune |
19.032 |
4.566,70 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
|
Operaio qualificato |
21.278 |
5.145,20 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
|
Operaio specializzato |
22.942 |
5.594,45 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
|
Operaio IV livello |
24.232 |
5.942,64 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
|
Impiegato di I Livello |
22.112 |
5.370,35 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
|
Impiegato di II Livello |
24.659 |
6.058,10 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
|
Impiegato di III Livello |
26.560 |
6.571,25 |
480 |
600 |
100 |
120 |
20 |
|
Impiegato di IV Livello |
28.158 |
7.020,30 |
0 |
597 |
99,5 |
597 |
99,5 |
|
Impiegato di V Livello |
29.756 |
7.627,48 |
0 |
570 |
95 |
570 |
95 |
|
Impiegato di VI Livello |
34.306 |
9.356,50 |
0 |
492 |
82 |
492 |
82 |
|
Impiegato di VII Livello |
37.261 |
10.479,43 |
0 |
262,9 |
43,8 |
262,9 |
43,8 |
*i dati riportati risalgono al mese di dicembre 2019 – CCNL Edilizia.
[1] Cfr. ANCE “Taglio del cuneo fiscale: effetti sulle retribuzioni degli addetti del settore edile” – ID N.38468 del 10 febbraio 2020.
[2]A partire dal 1 luglio 2020 il cd. Bonus Renzi di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del DPR 917/1986 TUIR viene abrogato dall’art. 3, co.1 del testo.
[3] In particolare, come chiarito dall’art. 2 del Dl, la detrazione fiscale è di importo pari a:
[4] Per importi superiori a 60 euro, il recupero in busta paga verrà effettuato in 8 rate di pari importo (a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).
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