Operativo il sito internet dell’ENEA per la trasmissione delle comunicazioni relative ai lavori che comportano risparmio energetico terminati nel 2020, agevolabili con Bonus casa, ecobonus e bonus facciate
E’ possibile trasmettere sul sito dell’ENEA – https://detrazionifiscali.enea.it -, suddiviso in due sezioni (https://bonuscasa2020.enea.it e https://ecobonus2020.enea.it), i dati relativi agli interventi volti al risparmio energetico che terminano nel 2020, agevolati con il Bonus casa (detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie), con l’Ecobonus (detrazione IRPEF/IRES dal 50% all’85%) o con il Bonus facciate (detrazione IRPEF/IRES del 90%).
Come noto, il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori, e per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 ed il 25 marzo 2020, il termine decorre dal 25 marzo (con invio entro il 23 giugno 2020).
Tramite i due portali sarà possibile inviare la documentazione:
L’obbligo di comunicazione all’Enea per questo tipo di interventi è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) allo scopo di monitorare il risparmio energetico conseguito anche attraverso questo tipo di lavori[3];
Deve trattarsi degli edifici ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n.1444/1968 o “in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”, come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti.
La comunicazione all’ENEA va inviata per gli interventi che hanno un impatto dal punto di vista energetico[6], ovvero:
Dal 31 marzo sono, inoltre, disponibili sulla pagina facebook dell’ENEA delle video lezioni (che verranno trasmesse il martedì ed il giovedi a partire dalle ore 11.00), sui temi dell’efficienza energetica, relativi alla campagna “Italia in classe A” promossa dal Ministero dello sviluppo economico.
[1] Cfr. art.16-bis del DPR 917/86 e da ultimo ANCE “Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide” – ID n.36768 del 25 luglio 2019.
[2] Si ricorda che la detrazione è prevista a regime nella percentuale di spesa pari al 36% fino ad un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare (cfr. art. 16-bis DPR 917/1986).
[3] Cfr. ANCE “Bonus Ristrutturazioni: all’ENEA una nuova informativa sui lavori effettuati” – ID n. 32104 del 29 marzo 2018.
[4] Cfr. art. 14, DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013, cfr. da ultimo la Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” aggiornata a marzo 2019.
[5] Il beneficio è stato introdotto dal 1°gennaio 2020 dall’art.1, co. 219-223, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) – Cfr. da ultimo ANCE “Bonus Facciate: la nuova guida dell’ANCE” – ID n.38763 del 4 marzo 2020.
[6] Nelle ipotesi che seguono, l’intervento deve soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e, in termini di trasmittanza termica, quelli fissati alla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 20106.
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