Il MISE riduce le attività che possono essere esercitate
Segnaliamo che è stato pubblicato il Decreto 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico recante modifiche al DPCM 22 Marzo 2020.( di cui vi avevamo informato con la ns news)
Il Decreto – in vigore da oggi – opera una revisione dei Codici ATECO di cui Allegato I del DPCM 22 Marzo, modificando ed integrando la lista di attività essenziali cui non si applica la misura della sospensione.
L’intervento è volto a ridurre ancor più l’elenco delle attività aperte durante l’emergenza epidemiologica limitandolo alle attività produttive ritenute davvero indispensabili in questo momento nel nostro Paese, in particolare quelle essenziali per garantire la continuità del nostro sistema sanitario e della produzione agro-alimentare.
Sono uscite dalla lista, e dunque non possono essere esiguite attivita del nostra settore riconducibili ai codici ATECO 42.91 (42.91 Costruzione di opere idrauliche 42.91.0 Costruzione di opere idrauliche) , 42.99.09 (Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca –costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici) –lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all’aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine) e 42.99.10 (Lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all’aperto stadi, campi da tennis, campi da golf eccetera (escluse le piscine).
Viene precisato, infine, che alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
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