In attuazione dell'art. 103 del DL Cura Italia il MIT chierisce che tutti i procedimenti amministrativi sono sospesi
Il Ministero delle Infrastrutture ha inviato ai Dipartimenti del Ministero nonché a Ferrovie, Anas ed RFI, un comunicato con il quale fornisce chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione dell’articolo 103 DL 17 marzo 2020, n. 18.
Come noto, infatti, tale norma disciplina la sospensione di tutti i termini, perentori e ordinatori, relativi ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o di ufficio. Tuttavia, l’estrema genericità della disposizione, non consentiva di comprendere, in modo inequivocabile, se la stessa potesse trovare applicazione anche con riferimento alle procedure di gara di cui al d.lgs. 50/2016.
Stante le numerose richieste di chiarimento pervenute al MIT dalle stazioni appaltanti , il Ministero ha ritenuto opportuno fornire una precisa interpretazione al riguardo, confermando che la norma si applica anche alle procure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni.
Ne deriva che la norma (articolo 103 del decreto legge n. 18/2020) risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Quanto agli effetti pratici, si evidenzia che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.
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