L'ANAC detta le modalità per avvalersi di una proroga nell'istruttoria per attestazioni SOA
ll Consiglio dell’ANAC, con delibera del 17 marzo u.s., ha ritenuto necessario estendere a tutto il territorio nazionale le indicazioni fornite il 4 marzo con omicato del Presidente. Tali disposizioni sono fornite in relazione al DL 18/2020 (cura Italia) e puntano a fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020.
In particolare, l’Autorità consente, per i suddetti contratti, la sospensione dell’istruttoria da parte della SOA, che può estendersi fino ad un massimo di 150 gg(centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, 26comma 3, del DPR n. 207/2010 (si tratta, in sostanza, di 60 giorni in più concessi per concludere l’istruttoria della pratica di attestazione).
Al fine di usufruire di detta sospensione, l’impresa attestanda deve farne richiesta motivata alla SOA e deve rientrare tra quelle che abbiano esibito alla SOA dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche (si pensi, ad es., nella comprova dei lavori privati, ai titoli abilitativi che devono esserriscontrati dagli uffici del Comune).
Riguardo le motivazioni prospettate dall’impresa, ad avviso dell’ANCE, l’impresa dovrà fare riferimento alle difficoltà connesse alla comprova delle certificazioni, documentazione e dichiarazioni prodotte alla SOA che ormai interessano tutto il territorio nazionale.
Deve, infine, precisarsi che con il suddetto comunicato NON sono prorogate le scadenze delle attestazioni, ma termini assegnati alla SOA per eseguire la procedura di rinnovo dell’attestato, per la quale vige l’ordinario termine quinquennale con scadenza intermedia dopo tre anni. Pertanto,se nel periodo suddetto l’attestato scade, questo non può essere comunque utilizzato se non negli stretti limiti del principio di “ultravigenza dell’attestazione SOA” che è comunque condizionato alla stipula di uno specifico contratto di rinnovo con la SOA. Tale contratto per il rinnovo dell’attestazione deve:
1.essere stato stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza quinquennale, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, in modo da garantire la continuità nel possesso del requisito;
2.portare al rilascio della nuova attestazione prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto.
In mancanza di tali condizioni, l’impresa sarà comunque esclusa per carenza del requisito di idonea attestazione SOA.
Pertanto, a titolo esemplificativo, un’impresa che abbia fatto richiesta di proroga del procedimento di attestazione, avendo stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza dell’attestato un contratto di rinnovo attestazione in scadenza il 31marzo 2020, potrà utilizzare l’attestato (anche se scaduto) per la partecipazione alle gare fino al 30 maggio p.v., sempreché la SOA non abbia nel frattempo concluso l’istruttoria e rilasciato un nuovo attestato.
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