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Il punto della situazione

Ritenute nei contratti over 200 mila euro

24 Febbraio 2020
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Torniamo sugli effetti della norma (art. 4 del DL fiscale n. 124/19) in tema di adempimenti in caso di contratti rientranti nell’ambito di applicazione della stessa norma, ossia i contratti:

-d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati rapporti negoziali comunque denominati;

-stipulati tra committenti, sostituti d’imposta e residenti “fiscalmente” in Italia, e soggetti che svolgono attività d’impresa;

-che abbiano ad oggetto il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro,

-che siano caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;

-con svolgimento presso le sedi di attività del committente;

-con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

È bene evidenziare che si tratta di elementi che devono sussistere contestualmente, per cui l’assenza anche solo di uno di essi comporta l’esclusione dell’operatività dei nuovi obblighi.

Ove invece sussista anche uno solo degli elementi suddetti occorre mettere in essere una serie, piuttosto sproporzionata, di adempimenti ora meglio definiti (e appesantiti) dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12/02/2020 e che trovate sintetizzati nell’allegato CONTROLLI Committente. Si precisa che è committente sia il soggetto che affida ad un’impresa un lavoro che l’appaltatore stesso ove affidi subappalti di lavori/servizi a terzi. In questo secondo caso ove non vi siano esclusioni lungo tutta la catena anche l’impresa affidataria avrà adempimenti sia di comunicazione che di verifica sul proprio subappaltatore/ri.

La Circolare definisce l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, illustra gli adempimenti che devono essere effettuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

In particolare, viene chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Viene confermato che sono esclusi i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, non detenendo beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa.

La Circolare chiarisce, inoltre, che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti che escludono l’applicazione dei nuovi obblighi, potrà essere oggetto di autocertificazione.

Per quanto riguarda, l’applicabilità della disciplina al settore delle costruzioni viene precisato che il cantiere rientra nel concetto di “sede di attività del committente” presso cui verificare il prevalente utilizzo di manodopera.

Viene, ulteriormente, precisato che ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’opera o del servizio, affidato in appalto/subappalto pari a 200 mila euro annui, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre).

Ai fini della determinazione del concetto di prevalenza della manodopera, cui è subordinata l’applicazione della disciplina, occorre far rifermento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato, e il prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si ravvisa quando tale rapporto supera il 50%.

Queste alcune delle più importanti precisazioni contenute nella Circolare che saranno dettagliatamente esaminate in sede di aggiornamento del recente Dossier ANCE “Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti” .

Ai sensi del co.5 del citato art.4, i nuovi obblighi non trovano tuttavia applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite apposita certificazione (messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio), la sussistenza  nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per la trasmissione della suddetta documentazione, di specifici requisiti (verificati congiuntamente), riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo.

La sussistenza dei requisiti è verificata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati risultanti da specifiche banche dati secondo quanto indicato nell’Allegato B del medesimo provvedimento.

 

Requisiti da verificare

Banca Dati

Precisazioni

  1. essere in attività da almeno 3 anni

Anagrafe Tributaria

La verifica deve essere fatta con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni

  1. essere in regola con gli obblighi dichiarativi

Anagrafe Tributaria

Il controllo deve essere effettuato sulle dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

  1. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime

Anagrafe Tributaria

Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti, si devono considerare i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio.

Inoltre, il limite del 10% si deve calcolare sul totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio rispetto al totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

  1. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione

Agenzia Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a.

Rilevano esclusivamente i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi.

 

Con la suddetta certificazione di affidabilità, le imprese che possiedono i requisiti possono continuare a pagare, in relazione ai propri dipendenti impiegati nell’opera, non solo le ritenute fiscali, ma anche i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori mediante compensazione coi propri crediti fiscali.

A tal fine è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate lo schema di “Certificato di affidabilità fiscale” per il quale si rimanda all’allegato “certificazione AgEntrate”.

Al fine di fornire un contributo pratico alla gestione dei nuovi adempimenti e per venire incontro alle numerose richieste pervenute, l’ANCE ha predisposto:

  1. un fac-simile di autocertificazione d’esclusione dalla disciplina in base ai requisiti contrattuali, da utilizzare, in relazione ai rapporti in essere al 1° gennaio 2020.

Tale attestazione, trasmessa opportunamente ai propri committenti, pur non rappresentando un’esimente prevista normativamente, consente comunque di dichiarare, sotto propria responsabilità, l’insussistenza degli elementi relativi all’utilizzo prevalente di manodopera e di utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso in qualsiasi forma riconducibili.

Per i nuovi contratti, il contenuto di questa certificazione può essere altresì trasformato in clausole contrattuali, sempre al fine di attestare le cause di esclusione  dalla suddetta disciplina;

2.      uno schema di sintesi dei controlli che il committente principale o l’appaltatore (in qualità di committente del subappaltatore) deve effettuare relativamente alla documentazione a lui trasmessa dall’impresa esecutrice.

 

Alleghiamo inoltre uno schema semplificato delle verifiche e degli adempimenti da mettere in essere caso per caso.

In ogni caso, continua l’impegno dell’ANCE, in tutte le competenti sedi, per ottenere un ripensamento complessivo della disciplina, che addossa sulle imprese oneri di controllo impropri e spropositati, a fronte dei quali si rischiano sanzioni e si determina il sicuro blocco dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali.

In tal modo, i nuovi adempimenti, oltre ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese, diventano del tutto ingestibili.

La moratoria sulle sanzioni, che la Circolare fissa al massimo sino al prossimo 30 aprile, è del tutto insufficiente e, per questo, l’ANCE continua a considerare doveroso abrogare il provvedimento o, comunque, sospenderne l’efficacia per un congruo lasso temporale.

 

38577-check up ritenute.pdfApri

38577-FAC-SIMILE autocertificazione Esonero disciplina.docApri

38577-CONTROLLI Committente.docxApri

38577-certificazione AgEntrate.zipApri

38577-Circolarea AdE n 1E 12-02-2020-Rit Appalti.pdfApri
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