Quando l’opera appaltata presenta danni costruttivi oltre all’impresa esecutrice possono essere ritenuti responsabili anche il progettista e il direttore lavori?
La responsabilità prevista dall’articolo 1669 del codice civile per rovina, vizi e gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all’esecuzione dell’intervento edilizio sull’immobile o su alcune sue parti ha, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, un ambito di applicazione più ampio rispetto al tenore letterale della norma perché operante anche a carico di tutti quei soggetti (progettista, direttore lavori ecc…) che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito per colpa professionale, al verificarsi del danno.
L’analisi ANCE e una rassegna giurisprudenziale
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