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I principali contenuti del contratto rinnovato a luglio scorso

Ccnl edile 18 luglio 2018

21 Marzo 2019
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Forniamo una sintesi delle disposizioni contenute nel Verbale di Accordo del 18 luglio scorso, di rinnovo del Ccnl 1° luglio 2014.

 
Protocollo per il rilancio del settore (All. 1)
 
Per far fronte alle diverse problematiche del settore edile e nell’auspicio di restituire allo stesso il compito di motore trainante dell’economia del Paese, le parti sociali dell’edilizia, nell’ambito del rinnovo del Ccnl sottoscritto lo scorso 18 luglio, hanno rappresentato, in un apposito Protocollo di intesa, una dichiarazione di intenti al fine di condividere azioni unitarie per il rilancio del settore.
 
A tal fine si richiamano qui di seguito gli aspetti di maggior interesse contenuti nel Protocollo medesimo che, dopo aver evidenziato i numeri relativi alla crisi del comparto, fa una elencazione delle azioni necessarie, anche di modifica di istituti già esistenti, come la notifica preliminare e la creazione di un’apposita Anagrafe di cantiere per registrare, presso la Cassa Edile di competenza territoriale, tutti i lavoratori che transitano nel cantiere a diverso titolo, o come il ripristino del DURC nella sua originaria durata, anche al fine di poter  dare successivamente attuazione alla normativa sul DURC di congruità.
 
La ripresa del settore non può prescindere inoltre da misure volte ad adattare l’attuale normativa sugli ammortizzatori sociali alle dinamiche del settore edile (equiparazione dei criteri di conteggio della cassa integrazione tra i diversi settori produttivi, una interpretazione autentica per il settore edile in relazione ai criteri di computo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni), senza trascurare ovviamente la riduzione della contribuzione e, conseguentemente, del costo del lavoro, anche attraverso un riallineamento delle aliquote contributive tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
 
Tra i punti dell’intesa si evidenzia, inoltre, la volontà di ottenere una maggiore premialità per le imprese virtuose, tanto più se asseverate, ovvero che investono in sicurezza e prevenzione, sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di vantaggi competitivi nei lavori pubblici.
 
Fermo restando quanto sopra, le azioni che le Parti sociali intendono perseguire riguarderanno ulteriori aspetti da portare, anch’essi, all’attenzione degli interlocutori istituzionali.
 
A tal fine, saranno poste in essere azioni per:
  • una imminente revisione del codice degli appalti, al fine di garantire un’accelerazione della cantierizzazione di tutte le opere e la  spesa efficiente delle risorse pubbliche già allocate, nonché per favorire gli ulteriori investimenti pubblici e privati nel settore;
  • un sistema di qualificazione delle imprese, responsabilità sociale, legalità e trasparenza;
  • un forte investimento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti che spesso non riescono a spendere quanto stanziato;
  • una soluzione in merito all’annosa problematica dei tempi di pagamento delle PP.AA., che rappresenta uno dei principali problemi del settore;
  • la realizzazione di programmi su dissesto idrogeologico, sicurezza sismica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico.
Tra gli interventi necessari al rilancio del settore le Parti sociali intendono anche richiedere una maggiore qualificazione della domanda privata, rendendo cedibili integralmente a banche e intermediari finanziari i crediti fiscali dei cittadini in merito ad eco bonus, bonus ristrutturazioni, bonus antisismico e la previsione di opportune garanzie per le imprese che intendano ristrutturare i propri debiti, anche con riferimento alle disposizioni che impongono alle Banche un piano generalizzato di dismissione dei crediti deteriorati.
 
Le parti hanno inoltre concordato che il Fondo di previdenza complementare investa in economia reale.
 
Protocollo sugli Enti bilaterali (All. 2)
 
Ente Nazionale Formazione e Sicurezza
 
Nell’ottica di perseguire l’efficientamento e la razionalizzazione dei costi, nonché di incrementare la qualità dei servizi del sistema bilaterale dell’edilizia, è prevista la costituzione di un unico Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza.
 

 

 
Casse Edili
 
Con la finalità di garantire le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori, compatibilmente con i costi di gestione degli Enti, il contributo Cassa Edile, obbligatorio per tutte le imprese iscritte, indipendentemente dal ccnl applicato ai propri dipendenti, è stabilito, con decorrenza 1° ottobre 2018, nella misura del 2,25%, ferma restando l’aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal Ccnl 1° luglio 2014 dello 0,25%, sino a tutto il 31 dicembre 2018.
 
Dal 1° gennaio 2019 la suddetta aliquota dello 0,25% decadrà, poiché sarà assorbita nel contributo dello 0,60% destinato al Fondo sanitario.
 

Dal 1° gennaio 2019, l’insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del contributo del 2,25% alla Cassa Edile.

Fondo sanitario nazionale (All. 2)
 
Una parte degli aumenti retributivi si è pattuito siano erogati sotto forma di welfare. E’ stata prevista allo scopo la costituzione di un Fondo paritetico nazionale, volto a riconoscere prestazioni sanitarie in modo omogeneo su tutto il territorio, per operai e impiegati.
 
Il Fondo sarà operativo dal 1° gennaio 2019, sulla base di quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto in via di definizione. A decorrere da tale data, tutte le prestazioni sanitarie in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considereranno automaticamente decadute.
 
Per gli operai iscritti alle Casse Edili è prevista una contribuzione pari allo 0,35% dal 1° ottobre 2018 e dello 0,60% complessivo dal 1° gennaio 2018, da versare su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, edr e its.
 
Per gli impiegati la contribuzione, da versare dal 1° ottobre 2018, sarà dello 0,26% da calcolarsi su minimo, contingenza, edr e premio di produzione.
 
Fondo prepensionamenti (All. 3)
 
E’ stato stabilito che le risorse accantonate sino al 30 settembre 2018 presso le Casse Edili saranno utilizzate dal territorio, a decorrere dal 1° ottobre 2018, esclusivamente per anticipare l’accesso al pensionamento degli operai, secondo le modalità di cui al Regolamento che sarà definito da una Commissione paritetica ad hoc.
 
Il contributo, prima fissato nella misura dello 0,10% sarà elevato, dalla medesima data, nella misura dello 0,20%, sarà versato alle Casse Edili e destinato al Fondo Nazionale prepensionamenti, secondo le modalità previste nel medesimo Regolamento.
 
Fondo incentivo all’occupazione (All. 4)
 
E’ stato previsto il versamento presso le Casse Edili di un contributo pari allo 0,10% della retribuzione (minimo al 1° luglio 2018, contingenza, edr, its), da versare a decorrere dal 1° ottobre 2018 e finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore.
 
Il regolamento del Fondo sarà definito, entro 6 mesi, da una Commissione paritetica ad hoc.
 
RLST (All. 5)
 
E’ stato predisposto un modello di “Rapporto di consultazione aziendale/ di cantiere” che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) devono adottare per l’espletamento dell’attività di rendicontazione.
 
Il rapporto di consultazione aziendale, da utilizzare laddove non vi siano modelli già in uso nell’ambito territoriale di competenza, è stato definito sulla base di quanto previsto all’art. 50 del D.Lgs n. 81/08 e all’art. 87 del Ccnl dell’edilizia.
 
Lavoratori autonomi (All. 6)
 
E’ stata prevista la possibilità per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (di cui all’art. 2222 cod.civ., iscritti alla gestione separata ex art. 2, co. 26 L. n. 335/95 e che rispondono ai criteri dell’art. 2 Dlgs n. 81/2015) di iscriversi volontariamente alla Cassa Edile, versando un contributo annuo non inferiore all’1% della retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati al 3° livello.
 
A tal fine, è stato dato mandato alla Cnce di predisporre entro il 1° gennaio 2019 le modalità tecniche di adesione.
 
Tale iscrizione darà diritto a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica sulla sicurezza effettuati dal Formedil, ad accedere alla fornitura dei DPI ove previsto dalla contrattazione vigente e all’assistenza dei Cpt e degli enti unificati sulla formazione, prevenzione e sicurezza.
 
Prevista la possibilità per i lavoratori autonomi di iscriversi al fondo Prevedi e al fondo sanitario nazionale versando i contributi previsti.
 
Il compenso previsto per tali lavoratori non potrà essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività, alle retribuzioni minime previste dai Ccnl, comprensive le maggiorazioni per il cottimo.
 
In caso di contenzioso tra impresa committente e lavoratore autonomo, lo stesso potrà ricorrere, senza oneri, prima del tentativo conciliativo nelle sedi abilitate, ad una commissione paritetica costituita presso le Casse Edili.
 
F24 (All. 7)
 
A decorrere dal 1° gennaio 2019, sarà utilizzato, previa intesa con INPS ed AgEntrate, il c.d. “modello F24” per effettuare i versamenti alle Casse Edili, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “sottodichiarazioni” e ridurre il contenzioso determinato dall’attività di recupero crediti.
 
L’utilizzo di tale modello consentirà, inoltre, la possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con i crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti di Inps e/o Agenzia delle Entrate.
 
E’ stata, quindi, prevista l’istituzione di una Commissione paritetica, il cui lavoro terminerà il 31/12/2018, che dovrà verificare e accertare la struttura della convenzione con l’Inps, le modalità e i tempi di rendicontazione di INPS e Agenzia delle Entrate, la compatibilità del modello con la normativa relativa al dol/durc per congruità, laddove previsto, nonché la corretta tempistica nel versamento alle Casse Edili territoriali.
 
Commissioni(All. 8)
 
Le parti hanno convenuto sulla costituzione di 10 Commissioni paritetiche che dovranno, entro le rispettive scadenze, definire:
 
1.      statuto e regolamento del Fondo sanitario;
2.      statuto e regolamento dell’ente nazionale formazione e sicurezza;
3.      statuto tipo dell’ente unificato territoriale Cpt e scuola edile;
4.      regolamento del fondo prepensionamento;
5.      regolamento per l’incentivo all’occupazione;
6.      modello F24;
7.      congruità;
8.   semplificazione e armonizzazione normativa del Ccnl;nuova normativa contrattuale sull’apprendistato;
9.      monitoraggio e verifica dell’applicazione delle norme del protocollo Enti Bilaterali.
 

 

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio (All.10)
 
E’ stato concordato un incremento retributivo per la categoria dei lavoratori di primo livello (operai comuni e impiegati di 4 primo impiego – parametro 100), pari complessivamente a 55 euro mensili (0,32 euro orari), da erogarsi in tre tranches: 20 euro a decorrere dal 1 luglio 2018, 10 euro dal 1 luglio 2019 e 25 euro dal 1° settembre 2020.
 
Nulla è stato riconosciuto per il 2016 e per il 2017 (il ccnl era scaduto il 30 giugno 2016).
 
Di conseguenza, i valori mensili dei minimi retributivi dei lavoratori sono modificati secondo la tabella allegata al verbale di accordo.
In riferimento ai valori dei minimi di paga base oraria degli operai e di stipendio mensile per gli impiegati, riferiti anche ai lavoratori apprendisti, in vigore dal 1° luglio scorso, si fa rinvio alla comunicazione Ance del 19 luglio 2018.
 
Le parti hanno altresì concordato l’incremento del contributo primario (“contributo contrattuale”) verso il Fondo di previdenza complementare di settore (Prevedi).
 
Tale aumento, con decorrenza dal 1° ottobre 2019, è pari a 2 euro a parametro 100.
 
In sostanza, quindi, dalla data indicata, il contributo contrattuale sarà di 10 euro (8 euro determinati dal precedente ccnl + 2 euro).
 
Si ricorda che su tale contributo è dovuta solo la contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare.
 
Si rammenta, altresì, che le modalità operative relative al contributo “contrattuale” Prevedi, sono contenute nel Vademecum allegato alla comunicazione Ance del 20 febbraio 2015.
 
Decorrenza e durata (all. 11)
Il Ccnl ha una durata di 27 mesi e si applica dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2018 o instaurati successivamente.
 
Qualora non sia disdetto da una delle parti, almeno 6 mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
 

 

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