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Il quadro regionale di riferimento per derogare agli standard urbanistici ed edilizi di cui al dm 1444/1968

Deroghe agli standard urbanistici ed edilizi

30 Novembre 2018
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Uno dei principali problemi che si frappongono ad una realizzazione diffusa ed agevole degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto mediante demolizione e ricostruzione, è rappresentato dal rispetto degli standard urbanistici (rapporto fra insediamenti e spazi/immobili pubblici o di interesse generale) ed edilizi (limiti di densità edilizia, altezza, distanza fra edifici e dalle strade) stabiliti dal DM 1444/1968.
 
Gli interventi di “sostituzione edilizia” si inseriscono generalmente in un contesto urbano consolidato che rende difficile l’osservanza di standard, soprattutto in presenza di aumenti di volumetria.
 
In questo scenario si colloca l’articolo 2-bis del Dpr 380/2001 (TU edilizia), inserito dalla Legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013, che prevede la possibilità per le Regioni di introdurre deroghe al DM 1444/1968.
 
Si tratta di una norma che presenta rilevanti problematiche interpretative principalmente perché lega tali deroghe alla previsione di strumenti urbanistici “funzionali ad un assetto complessivo e unitario” senza un riferimento espresso alle fattispecie, potenzialmente rilevanti, di interventi puntuali ossia in diretta esecuzione del piano urbanistico generale.
 
In attuazione dell’art. 2-bis del Dpr 380/2001, le Regioni hanno emanato norme specifiche. Nel caso delle Sicilia la norma è contenuta nell’art. 18 della LR 16/16 (recepimento del TUE DPR .n. 380/01) che prevede:
 

1.     In attuazione dell’ articolo 2- bis, comma 1 , del  decreto del Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , come introdotto dall’articolo 1, nel caso di gruppi di edifici esistenti che formino oggetto di piani attuativi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume all’interno dell’area di sedime ovvero con uno scostamento rispetto all’area occupata in precedenza che aumenti la originaria distanza tra gli  edifici antistanti, è possibile derogare ai limiti di distanza tra fabbricati, di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.

2.      Per gli interventi di cui al comma 1 e per gli interventi di sostituzione  edilizia con demolizione e ricostruzione con incremento di volume, sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all’interno dell’area di intervento.

 
Diverse disposizioni regionali sono state censurate dalla Corte Costituzionale che ha interpretato l’art. 2-bis in modo molto restrittivo, ritenendo le deroghe applicabili solo se giustificate dall’esigenza di soddisfare interessi urbanistici che si concretizzino in “strumenti funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio” ma appare qui necessario ribadire che l’art. 18 della LR 16/16 non è stato oggetto di censura da parte della CC che pure ha dichiarato l’illeggittimità di altri articoli della legge siciliana di recepimento del TUE.

 

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