Chiarito dall'INL, con la circolare n. 49/2018 che in assenza della valutazione dei rischi il contratto a tempo intermittente, si convertirà in un ordinario rapporto di lavoro subordinato
Con l’allegata circolare n. 49 del 15 marzo scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune precisazioni in merito al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 81/20151.
1 E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente: c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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