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Cig e procedure concorsuali: forniti dal Ministero del lavoro i chiarimenti relativi all'esonero del contributo addizionale

Cigs – Esonero dal versamento della contribuzione addizionale nei casi di procedure concorsuali

22 Febbraio 2018
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Con l’allegata circolare n. 4/18, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esonero dal versamento della contribuzione addizionale riconosciuti in favore delle imprese, sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, che si avvalgono della Cassa integrazione salariale straordinaria.
 
A tal riguardo, si ricorda che dal 1°gennaio 2016, non potendosi più ricorrere alla Cigs a seguito dell’ammissione a procedure concorsuali in virtù dell’abrogazione dell’art. 3 della L. n. 223/91, la fattispecie in esame, riguardante le imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, è compatibile con le altre causali di intervento della Cigs previste dall’art. 21 del D.Lgs. n. 148/15.
 
In merito, il dicastero ha, altresì, precisato che, nelle ipotesi di aziende ammesse a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, in pendenza della Cassa integrazione salariale straordinaria, il trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi delle procedure inoltrino una richiesta di subentro nella titolarità del programma di Cassa Integrazione Straordinaria inizialmente presentato.
 
Premesso quanto sopra, fermo restando il principio generale che impone l’obbligo del versamento della contribuzione addizionale a tutte le imprese che presentino istanza di cassa integrazione salariale, relativamente ai casi di esonero da tale obbligo, tra cui quelli previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, il Ministero del Lavoro ha individuato, per singola procedura concorsuale, l’esatto memento da cui decorrono i termini che dispensano dall’effettuare tale adempimento.  
 
In particolare, nel caso di fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento decorre dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa ex art. 16 della Legge Fallimentare, ossia dalla data di deposito della sentenza presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
 
Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero dal versamento decorre dal giorno in cui è emesso il decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 della Legge Fallimentare. Analoga decorrenza vale per i casi di concordato in bianco ex art. 161, comma 6 della Legge Fallimentare.
 
Nel caso di accordi di ristrutturazione del debito, l’esonero dal versamento decorre dal giorno di pubblicazione dei relativi accordi presso il registro delle imprese, ex art. 182 bis della Legge Fallimentare.
 
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento decorre, ferma restando l’autorizzazione alla continuità di impresa, dal giorno di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 195 del regio decreto n. 267/42.  
 

Infine, nel caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di impresa, l’esonero dal versamento decorre dal giorno in cui è dichiarato lo stato di insolvenza. 

31622-Circolare del Ministero del lavoro n 4-2018.pdfApri
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