Il Dip. Tecncio sugli effetti della sentenza che ha dichiarato illeggitimi alcuni articoli della LR16/16
Dopo la sentenza delle Corte Costituzionale (N.232/17) con cui venivano dichiarati incostrituzionali alcuni articoli della LR n. 16/16 e la circolare dello stesso Dip.Tecnico che disponeva la sospensione di tutte le procedure relative a richieste di Autorizzazione Inizio Lavori.
Sinteticamente.
La corte in riferimento all’art. 16 della LR 16/16 (recepimento dinamico con modifiche del DPR n. 380/01) con cui veniva disciplinata la procedura di AIL lo dichiarava incostituzionale, il Dip. Tecncico quindi diramava una circolare (prot. n. 221557/DRT del 9/11/2017) con la quale sospendeva tutte le procedure ex art. 32 della LR 7/2003 (attivabili secondo previsione dell’impugnato art. 16c1 della LR16/16) e riconduceva tutto alle procedure ex art. 94 del DPR 380/01.
Il giorno dopo lo stesso Dip. Tecnico con nota prot. 221557/DRT disponeva che gli uffici del Genio Civile avrebbero dovuto accettare i preavvisi per le denunce lavori in zona sismica e avrebbero dovuto curare l’istruttoria per il relativo parere.
Con quest’ultima circolare il Dip. Tecnico dispone che tutte le procedure con attestazione di deposito rilasciata tra il 16 sett. 2017 e l’8 nov. 2017 secondo la procedura di cui all’art. 32 della LR 7/2003 devono essere concluse con provvedimento di autorizzazione espressa.
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