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La Corte Costituzionale ha deciso sulla incostituzionalità degli articoli 3 - 14 e 16 della LR n.16/16

Incostituzionali alcune norme contenute nella LR 16/16 – Recepimento del DPR n.380/01

9 Novembre 2017
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Con la decisione n. 232/2017 del 26 settembre depositata l’8/11/17 la Corte Costituzionale ha definitivamente dichiarato l’incostituzionali di alcuni articolo o parti di articoli della Legge regionale di recepimento (con midifche) del testo univo in materia edilizia (DPR n. 380/01).

La decisione così

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettera f), della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento; e nella parte in cui si pone «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 6 della direttiva 92/43/CEE (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

 

In sintesi:

Le Regioni ad autonomia speciale anche se hanno, secondo i loro rispettivi statuti, competenza esclusiva nella materia urbanistica, non possono prevedere norme differenti rispetto a quella statale per la disciplina dell’accertamento di conformità edilizia ossia della possibilità di presentare un permesso per sanare delle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio.

Tra le norme censurate vi è quella con cui la Regione Sicilia, nel recepire l’articolo 36 del Dpr 380/2001 in materia di accertamento di conformità, aveva stabilito:
–          la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente solo al momento della presentazione (e non anche al tempo di realizzazione dell’opera come prescritto a livello statale);
–          l’introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso ai fini del rilascio del permesso in sanatoria (anziché come previsto dalla norma statale la formazione del silenzio-rigetto in caso di mancato pronunciamento da parte del comune entro 60 giorni).
Entrambe le norme contenute nell’articolo 14, commi 1 e 3, della legge regionale della Sicilia sono illegittime in quanto la Corte Costituzionale, aderendo ad alcuni principi già espressi, ha espressamente stabilito che “ pur riconoscendo che la disciplina dell’accertamento di conformità attiene al governo del territorio, va comunque precisato che spetta al legislatore statale la scelta sull’an, sul quando e sul quantum della sanatoria, potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l’articolazione e la specificazione di tali disposizioni (sentenza n. 233 del 2015). Quanto alle Regioni ad autonomia speciale, ove nei rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di tipo primario, si è puntualizzato che esse devono, in ogni caso, rispettare il limite della materia penale e di «quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di grande riforma», come nel caso del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (sentenza n. 196 del 2004)” (…) “Né alcun rilievo assume la presunta coerenza delle disposizioni impugnate con gli approdi di una parte della giurisprudenza amministrativa (sulla cosiddetta sanatoria giurisprudenziale), peraltro contraddetta da orientamenti consolidati, espressi anche di recente (Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 3194 del 2016), «perché un suo eventuale riconoscimento normativo non potrebbe che provenire dal legislatore statale» (Corte cost., sentenza n. 233 del 2015)”
Tra le altre norme contenute nella LR 16/2016 dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale si segnalano anche:
–          l’articolo 3, comma 2 lettera f) che consentiva di realizzare senza alcun titolo abilitativo e  senza prevedere la previa verifica inerente la  Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),  tutti gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. 28/2011. Tale norma regionale “esula dalle competenze legislative attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e contrasta con la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione”;
–          l’art. 16, nella parte in cui, al comma 1, consentiva l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche senza la necessità della previa autorizzazione scritta, prescritta dall’art. 94 del DPR 380/01.La disposizione regionale impugnata eccede le competenze regionali e si pone in contrasto con un principio fondamentale posto dal legislatore statale nella materia della «protezione civile», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

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