Pubblicato il DM MISE/MEF sulle regole per l'accesso alla garnzia del fondo PMI
È stato pubblicato il decreto MISE del 6 marzo 2017, in GU n. 157 del 7 luglio 2017, recante “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia
I punti cardine della riforma riguardano l’introduzione di un sistema di rating per la valutazione del merito di credito delle imprese e la rimodulazione delle percentuali di copertura del Fondo.
Il modello di rating, frutto di una simulazione statististica, su un campione di 270.000 imprese, sostituisce l’attuale sistema di scoring.
Sono previste 5 classi di merito, in funzione della probabilità di inadempimento calcolata tramite il modello di rating. Le imprese rientranti nelle prime 4 classi sono ammesse automaticamente alla garanzia del Fondo; le imprese rientranti nella 5 classe non sono ammissibili.
Ciascuna impresa può effettuare una autovalutazione sulla classe di merito, inserendo i propri dati nel “Portale Rating per le Imprese” attivo sul sito del Fondo.
Le specifiche regole sul funzionamento e utilizzo del Portale sono consultabili nella Guida.
Oltre all’introduzione del modello di rating, come detto, la riforma prevede una revisione delle percentuali di copertura del Fondo, specificate nelle tabelle allegate al Decreto.
Il nuovo sistema differenzia le percentuali di copertura, in funzione sia della durata e della tipologia dell’operazione, sia della rischiosità dell’impresa garantita con più elevate percentuali di copertura per le operazioni maggiormente rischiose e coperture più basse per le operazioni meno rischiose.
Eccezioni: per gli affidamenti alle Start-up innovative e a incubatori certificati, nonché per le operazioni di microcredito di importo ridotto,fino a 35.000, la garanzia rimane sempre dell’80% e non si applica il modello di rating. Per tali operazioni vale, quindi, la valutazione effettuata dagli istituti finanziatori (ovvero dai soggetti richiedenti la controgaranzia).
Per quanto riguarda la controgaranzia, la riforma introduce una distinzione tra controgaranzia e riassicurazione. La controgaranzia, è intesa come la garanzia concessa ai soggetti garanti e sarà attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell’impresa beneficiaria e del soggetto garante).
La riassicurazione è il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.
Confidi:
una novità della riforma è l’introduzione delle operazioni finanziarie a rischio tripartito, volte a favorire l’attività dei confidi. Si tratta di operazioni finanziarie di importo fino a 120.000 euro presentate al Fondo esclusivamente da soggetti garanti autorizzati. Per la valutazione di tali operazioni – sulle quali non si possono acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell’impresa – non si applica il modello di rating. Il rischio delle stesse, che saranno ammesse al Fondo su base automatica, è valutato esclusivamente dai soggetti finanziatori e dai soggetti garanti.
L’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato a 2,5 milioni di euro per tutte le operazioni.
La riforma, entrerà in vigore dopo il 1° gennaio 2018.
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