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Sconto edile: fornite dall'Inps le istruzioni operative per il recupero delle riduzioni contributive relative all'anno 2016, recentemente confermate dal D.M. 10 novembre 2016 nella misura dell'11,50%

Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2016 – Indicazioni operative

2 Febbraio 2017
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 A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, pubblicato il 12 gennaio 2017 nella sezione della pubblicità legale del portale informatico del Ministero del Lavoro, l’Inps ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n 244/95 e s.mi.i., confermato, per l’anno 2016, nella misura dell’11,50%.

 
Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola e le relative condizioni di accesso, la nota ricorda che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, riduzione contributiva per assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/91 o esonero biennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 208/2015). L’agevolazione non spetta, altresì, per quei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario a seguito di contratti di solidarietà.
 
Come negli anni precedenti, le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “Rid – Edil”, presente nella sezione “comunicazioni online” funzionalità “invio nuova comunicazione” del portale informatico dell’Istituto.
 
Alle istanze presentate, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps, in caso di esito positivo verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice “Autorizzazione 7N” per il periodo agosto 2016 – marzo 2017, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.
 
Relativamente alle istanze già inviate, per le quali, invece, il codice 7N è stato attribuito fino a dicembre 2016, i sistemi informativi provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a marzo 2017. Ad ogni modo, si ricorda, l’agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio – dicembre 2016.  
 
A seguito dell’autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre la riduzione nel flusso UniEmens, utilizzando in particolare le denunce relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.
 
A tal fine, i codici causale utilizzabili, trattandosi di riduzione contributiva riferita all’anno 2016, sono:
–        L 206, per gli importi correnti, ma solo fino alla competenza di dicembre 2016;
–        L207, per il recupero degli arretrati, nell’elemento di
 
La nota conclude ricordando che il beneficio potrà  essere fruito entro il 16 aprile 2017, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di marzo 2017 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2016 fino al 15 aprile 2017.
 

27254-Circolare Inps n_ 23 del 31-01-2017.pdfApri
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