In gazzetta del 3 gennaio le linee guida sugli illeciti professionali preclusivi dalla partecipazione alle gare di imprese e professionisti.
Pubblicate le Linee Guida ANAC recanti le indicazioni sui mezzi di provi ed i casi rilevanti di condotte professionali precedenti che causano motivo di esclusione ex art. 80 c.5 c) del Codice.
Preliminarmente occorre evidenziare che i casi di esclusione operano in tutte le gare nei settori ordinari a prescindere dall’importo, nei settori speciali si applicano per le amministrazioni aggiudicatrici e vi è facoltà di applicazione per le imprese, pubbliche o private che gestiscono reti, in sede di qualificazione.
Sono causa di esclusione tutti i gravi illeciti commessi nei tre anni antecedenti (non superiore) la verifica nella singola gara.
Il grave illecito professionale si identifica come tale sulla base di tre macro definizioni :
1. carenze esecutive in un precedente contratto, con qualunque S.A. e tali da aver determinato la risoluzione anticipata del contratto acclarata definitivamente, ovvero la condanna al risarcimento del danno o l’applicazione di penali o l’escussione delle garanzie come conseguenza di una sentenza di condanna.
2. gravi illeciti professionali commessi nelle fasi di svolgimento della procedura quali tiurbata libertà degli incanti o altrie fattispecie, indicativamente elencate nelle linee guida, atte a violare la par condicio dei concorrente o a perseguire interessi personali in danno della P.A. o di altri concorrenti.
3. Situazioni idonne ad incidere sul’integrità / affidabilità del concorrente quali condanne passate in giudicato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti anticoncorrenziali, sanzioni definitive comminate dall’ANAC per omissioni di informazioni o di documenti richiesti, mancata dimostrazione dei requaisiti e/o falese informazioni fornite alla S.A, tutti comportamenti che l’ente che bandisce deve valutare al fine di stabilire se siano tali da incidire sull’integrità e sull’affidabilità dell’impresa/professionista.
Possono essere considerati idonei a evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall’illecito:
1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il
loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.
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