Approvata in via definitiva dal Parlamento la nuova riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari, in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione alla data del 1° luglio 2016.
Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall’utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione).
La legge di
conversione del Decreto Legge 113/2016 (cd. “
Enti locali”), approvata definitivamente il 2 agosto scorso dal Senato con apposizione del voto di fiducia, è ora in attesa di essere pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, per la successiva entrata in vigore
[1].
Come noto, per le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo (ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili)
[2]. il debitore può richiedere:
– un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973);
–
un
piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di
120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di
difficoltà legata alla
congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art.19, co.1-
quinquies, D.P.R. 602/1973 e D.M. 6 novembre 2013)
[3].
A seguito della modifica introdotta nel citato Provvedimento,
le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione
[4], da cui i
contribuenti siano
decaduti alla data del 1° luglio 2016,
possono essere
nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).
La nuova dilazione viene concessa anche se «all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate».
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2016.
Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.
Tale
possibilità viene
riconosciuta anche nell’ipotesi di
decadenza,
dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, dai
pianidi
rateazione concessi a seguito dell’accesso agli
istituti deflativi del
contenzioso (ad es. adesione del contribuente), o di
omessa impugnazione, ai sensi del D.Lgs. 218/1997
[5].
Anche in quest’ultima ipotesi, la richiesta del nuovo piano di rateizzazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. “Enti locali”.
Inoltre, la disposizione interviene sulla regola che consente di richiedere una
nuova rateizzazione anche nell’ipotesi in cui,
nonessendo state
pagate cinque rate relative al piano precedente, queste vengano
saldate per intero alla
data di
presentazionedella
nuova richiesta di
rateazione[6].
In merito, la
possibilità di
utilizzare questo
strumento (accesso alla nuova rateazione con previo pagamento delle cinque rate scadute) viene espressamente
riconosciuta anche per le
rateazioni che erano state
concesse prima del
22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015)
[7].
Infine, viene aumentato da 50.000 a 60.000 euro l’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la rateizzazione vieneconcessa unicamente se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà.
In sostanza, quindi, fino ad un importo di 60.000 euro, la richiesta di rateazione è in forma semplificata, ossia senza necessità di fornire ad Equitalia un’ulteriore documentazione attestante la temporanea difficoltà nel pagamento.
In ogni caso, le novità sopra illustrate saranno efficaci a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2016.
[2] In estrema sintesi, si tratta di accertamenti diventati definitivi in base ad una sentenza passata in giudicato o ad accertamenti emanati a seguito di liquidazione delle imposte, ovvero di controllo formale delle dichiarazioni effettuati dall’Amministrazione finanziaria (art.14 del D.P.R. 602/1973).
Resta fermo che se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Come noto, l’art.48-bis del D.P.R. 602/1973 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
[4] La disposizione si riferisce ai piani di rateazione concessi prima o dopo il 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, che ha in parte modificato la disciplina della rateizzazione dei debiti tributari, contenuta nell’art.19 del D.P.R. 602/1973 –
cfr. ANCE “Delega fiscale – Pubblicazione in Gazzetta dei 5 decreti legislativi attuativi” – ID n.22266 dell’8 ottobre 2015.
[5] Anche in tal caso, viene precisato che si può procedere alla nuova richiesta di rateazione anche senza saldare, al momento della presentazione della stessa, le rate scadute e relative al precedente piano.
Sul punto,
cfr. anche la precedente riammissione alla rateazione a seguito di istituto deflativi delle liti fiscali contenuta nell’art.1, co.134-138, della legge 208/2015 – legge di Stabilità 2016 ed
ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” –ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[6] Tale facoltà viene concessa ai sensi dell’art.19, co.3, lett.
c, del D.P.R. 602/1973, modificato dallo stesso D.Lgs. 159/2015.
[7] In deroga a quanto previsto dall’art.15, co.5, del D.Lgs. 159/2015, che limitava l’applicabilità delle modifiche alle regole sulla rateizzazione, apportate dallo stesso D.Lgs., alle dilazioni concesse «
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
25567-Rateizzaz_Conv in Legge DL 113-2016 Enti Locali.pdfApri