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Fornite dall'Inps indicazioni operative in merito alla depenalizzazione al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Depenalizzazione in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali – Inps circ. n. 121/16

28 Luglio 2016
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Con l’allegata Circolare n. 121 del 5 luglio scorso, l’Inps ha fornito indicazioni operative in merito alla trasformazione in illecito amministrativo del reato relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, operata dal D.Lgs n. 8/2016 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, a norma dell’articolo 2, comma 2, della L. n. 67/2014 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.

L’Istituto ha precisato che, nel caso di un comportamento attivo da parte del datore di lavoro, la punizione sarà attenuata. Sarà prevista, infatti, la non punibilità con sanzione penale per le omissioni più gravi e la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
 
Con riferimento, poi, al regime intertemporale previsto all’art. 8 del decreto medesimo, è stato precisato che sarà possibile l’applicazione della sanzione amministrativa anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 (data di entrata del vigore del decreto), sempreché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
 
Pertanto, in caso di condotte poste in essere prima della suddetta data e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l’autorità giudiziaria disporrà, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la trasmissione, all’autorità amministrativa competente, degli atti penali trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato non sia stato già prescritto o estinto per altra causa.
 
Sarà cura poi dell’autorità amministrativa notificare, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, gli estremi della violazione ai diretti interessati, i quali, entro 60 giorni dalla notificazione degli stessi, saranno ammessi al pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento.
 
L’Istituto, facendo riferimento, poi, all’allegata Circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro sul tema, ha chiarito che il Dicastero ha individuato, per ragioni di economia amministrativa, le sedi territoriali dell’Inps, quale autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria.
 
E’ stato, inoltre, precisato che, ai fini della determinazione dell’importo di 10.000 euro annui (soglia al di sopra della quale la fattispecie passa da illecito amministrativo a illecito penale), va considerato, per il controllo del corretto adempimento degli obblighi contributivi, l’arco temporale che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno civile.
 
Pertanto, il valore soglia dei 10.000 euro sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, ricomprendendo tutte le omissioni accertate, anche se riferite alle diverse gestioni previdenziali nelle quali è stata rilevata l’omissione delle ritenute, indipendentemente dallo stato gestionale di ogni denuncia.
 
L’Istituto ha poi, però specificato che i versamenti contributivi relativi al mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo e, pertanto, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno si dovrà tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre (relativi al mese di novembre).  
 
Quindi, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi riguarderanno i versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell’anno contributivo (16 gennaio – 16 dicembre).
 
Per quanto non indicato nella presente, si rinvia alle circolari allegate.

25475-DLGS_n8_2016_dispo-materia-depenalizzazione.pdfApri

25475-MLcirc62016Depenaliz.pdfApri

25475-Circolare INPS n 121 del 05-07-2016.pdfApri
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