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Con l'interpello n. 17/2016 il Ministero del lavoro ha chiarito che è possibile usufruire del beneficio contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016 anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori per i quali l'esonero sia stato fruito in un precedente rapporto di lavoro con altro datore di lavoro.

Esonero contributivo per nuove assunzioni – Ministero del Lavoro, Interpello n. 17/2016

24 Maggio 2016
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Con l’allegata nota n. 17 del 20 maggio scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A), in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 178, della L. n. 208/2015, sul riconoscimento dell’esonero contributivo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In particolare, è stato richiesto se sia possibile usufruire dell’esonero in parola anche per l’assunzione, a tempo indeterminato, di lavoratori per i quali la stessa agevolazione sia stata già fruita, per un periodo inferiore a 24 mesi, in occasione di una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro.
Il Dicastero ha anzitutto chiarito che l’esonero non spetta qualora, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore abbia già avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro o, nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della norma, con lo stesso datore di lavoro (ivi comprese società controllate o collegate al datore di lavoro stesso).
Con riferimento, poi, alla disposizione prevista dalla norma, secondo la quale “l’esonero non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato”, è stato specificato che, avendo la disposizione suddetta confermato quanto già previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), differenziandosi esclusivamente per la durata e l’ammontare del beneficio, resta salvo quanto già comunicato sul punto anche dall’Inps con la Circolare n. 178/2015.
Pertanto, tenuto conto che per “precedente assunzione a tempo indeterminato” si intendeva “un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere” risulta possibile, a parere del Dicastero, usufruire del beneficio, in quanto riguarda un lavoratore per il quale l’esonero è stato fruito da parte di datore di lavoro diverso.
Ciò, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata o facente capo e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.
 

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