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Fornite dall'Inail indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 151/2015 sugli adempimenti per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

DLgs n. 151/15- semplificazione su infortuni e malattie professionali – Inail, Circolare n. 10/2016

8 Aprile 2016
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Con l’allegata Circolare n. 10/2016, l’Inail ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 151/2015 (Decreto legislativo attuativo del Jobs Act) in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 
Tali adempimenti dovranno avvenire esclusivamente in via telematica a decorrere dal 22 marzo 2016 (180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo).
 
In primo luogo è stato chiarito, con riferimento all’obbligo di invio telematico del certificato medico, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 21, co.1) lett. b) del D.Lgs n.151/2015, che l’invio della certificazione medica attestante la “prima assistenza” a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale deve essere trasmesso all’Inail, esclusivamente in modalità telematica, dal medico certificatore, entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza effettuato dal medico stesso.
 
Pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto a trasmettere solamente la denuncia dell’evento all’Inail (entro 2 giorni, o 5 in caso di malattia professionale, da quando ne ha avuto notizia), indicando nella denuncia obbligatoria, sempre con modalità telematiche, i riferimenti del certificato medico, ossia il numero identificativo e la data di rilascio dello stesso.
 
Sul punto, l’Istituto ha comunicato che, dal 22 marzo 2016,sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro, del certificato medico trasmesso all’Inail, attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici”, disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi. Pertanto, i datori di lavoro, ormai esonerati dall’obbligo di trasmissione del certificato di infortunio o di malattia professionale all’Inail, potranno consultare, nel predetto applicativo, la certificazione trasmessa tramite l’inserimento dei seguenti dati:
  • codice fiscale del lavoratore;
  • numero identificativo del certificato medico;
  • data di rilascio del certificato medico.
 
Resta fermo per il lavoratore l’obbligo di comunicazione di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, nonché di denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.
 
Con riferimento, poi, alle modifiche relative all’art. 139 del D.P.R. n.1124/1965, è stato comunicato che, sempre dal 22 marzo 2016, con l’invio telematico del certificato di malattia professionale si intende assolto, per le tecnopatie di cui all’articolo suddetto, l’obbligo di trasmissione della denuncia ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.
 
E’ stato, altresì, comunicato che, in fase di prima applicazione, il certificato trasmesso a mezzo PEC potrebbe non essere disponibile nell’applicativo di consultazione e, pertanto, sono in corso degli adeguamenti per consentirne la visualizzazione. L’Inail fornirà tempestiva comunicazione della effettiva disponibilità del servizio nel portale dell’Istituto.
 
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla nota allegata.

24326-Circ_ Inail n_ 10-2016 – Art 21 DLgs 151-15.pdfApri
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