Il Ministero del Lavoro ha richiamato le condizioni entro cui la fornitura di calcestruzzo può essere considerata una mera fornitura di materiali, per cui non sono richiesti né il piano operativo di sicurezza dell’impresa fornitrice né il Duvri del datore di lavoro committente
Il Ministero del Lavoro ha diffuso la nota n. 2597 del 16 febbraio 2016, in cui si chiariscono le condizioni entro cui la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”, e come tale esonerare il datore di lavoro dell’impresa fornitrice dal redigere il POS e il datore di lavoro committente dal redigere il DUVRI, ai sensi rispettivamente degli articoli 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito Testo Unico).
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