Il Tar Liguria (sentenza 97/2016) , aderendo a precedenti orientamenti giurisprudenziali ha negato la natura di costruzione all’ascensore realizzato all’esterno di un edificio, in quanto l’aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.
Il manufatto costituisce, invece, volume tecnico ossia opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima. Si tratta di quegli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all’interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore. La nozione così introdotta è derivata appunto dalla consapevolezza maturata in giurisprudenza relativamente al significato della proprietà, soprattutto condominiale, in una società che è mutata anche anagraficamente, e che considera l’ascensore come un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche.