La Cassazione (sentenza n. 22553/2015) ha ribadito che la responsabilità per vizi e gravi difetti costruttivi nascente dall’articolo 1669 codice civile vale anche in caso di ristrutturazione di un edificio e non solo per le nuove costruzioni
La responsabilità dell’appaltatore per vizi e gravi difetti costruttivi non è limitata alla fase genetica della costruzione di un edificio ma deve ritenersi estesa anche a tutti i successivi lavori realizzati sull’edificio che abbiano una incidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell’edificio ovvero su elementi secondari od accessori (impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc),, tali da compromettere la funzionalità globale dell’immobile stesso.
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