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Ministero del Lavoro: chiarita la modalità e la tempistica riguardante gli istituti della sorveglianza sanitaria e della formazione ed informazione, ai fini della revoca del provvedimento sospensivo.

Sospensione attività imprenditoriale

23 Novembre 2015
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Con l’allegata nota prot. n. 19570 del 16 novembre scorso, il Ministero del Lavoro, con specifico riferimento al settore edile, ha fornito un approfondimento in ordine ai criteri di revoca del provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale, già oggetto della precedente circolare n. 33/09 e lettera circolare del 22 agosto 2007.

 
In particolare, in relazione agli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, il dicastero ha confermato che rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione, oltre al pagamento di una somma aggiuntiva, ad oggi pari a 3.200 euro, la regolarizzazione delle violazioni accertate.
 
Pertanto, nel settore edile, il personale ispettivo è tenuto ad adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita.
 
Per quanto riguarda le modalità e la tempistica, fermo restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento in caso di omessa sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica.
 
Nel caso di mancata formazione e informazione, invece, il provvedimento di sospensione sarà oggetto di revoca a condizione che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

22814-Min_Lavoro_nota_Prot_19570 del 16_11_15.pdfApri
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