A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/so n. 53 del 23 settembre 2015 dell’allegato D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 – e richiamando la nostra precedente news del 29/09/2015 si forniscono qui di seguito alcuni spunti in merito alle novità previste in materia di ammortizzatori sociali con riserva di fornire tempestiva comunicazione delle circolari esplicative delle suddette disposizioni normative che l’Inps e il Ministero del lavoro pubblicheranno sui rispettivi portali informatici.
I trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
La concessione è subordinata al conseguimento di una anzianità di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale ultima condizione, estesa pertanto alla cassa integrazione ordinaria, non è necessaria solo per le domande di Cigo riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (meteorologico in edilizia).
L’articolo 5 stabilisce l’applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale commisurato, al crescente utilizzo dei trattamenti integrativi. Pertanto, sarà pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre le suddette 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; al 15% oltre le 104 settimane e fino al limite massimo di utilizzo previsto per il quinquennio mobile.
Il legislatore ha confermato che tale contributo addizionale, come precedentemente determinato, non sarà dovuto per gli interventi di Cigo concessi per eventi oggettivamente non evitabili e quindi, per l’edilizia, gli eventi metereologici.
Il pagamento delle integrazioni salariali dovrà essere effettuato, di regola, dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e sarà poi la stessa impresa a chiederne il rimborso all’Inps o il pagamento tramite conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. In relazione a tal ultimo aspetto, è stata introdotta una novità consistente in un termine di decadenza, pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
Il capo II, dedicato integralmente alla Cassa integrazione ordinaria, non prevede modifiche sostanziali alla relativa disciplina, ma mira principalmente ad un riordino delle diverse disposizioni normative che sino ad oggi hanno regolato tale istituto. L’articolo 11 individua le causali di intervento che comportano la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Si tratta, in particolare, di eventi riconducibili a:
• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti (in edilizia rientrano in tale ambito la mancanza di lavoro o fine cantiere, la mancanza di commesse, fine fase lavorativa e fine lavoro etc), incluse le intemperie stagionali;
• situazioni temporanee di mercato.
In relazione alla durata massima della Cigo, restano confermate le disposizioni previgenti che consentono di fruire di tale trattamento per un periodo massimo pari a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. In questo ultimo caso, sarà possibile richiedere per la medesima unità produttiva un nuovo intervento solo se sia trascorso un periodo almeno di 52 settimane di normale attività lavorativa. Se la Cigo, invece, è fruita per periodi non consecutivi, non potrà superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Per la determinazione dei suddetti limiti, in edilizia è stato confermato che devono essere computate sia le settimane di sospensione che di riduzione di orario a qualsiasi titolo fruite, comprese, quindi, le settimane riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili, vale a dire per l’edilizia gli eventi meteorologici.
Le aliquote della contribuzione ordinaria sono state ridotte in tutti i settori produttivi di circa il 10%, portando cosi il contributo a carico delle imprese dell’industria e artigianato edile per gli operai e gli impiegati, rispettivamente, al 4,70% ed all’ 1.70% (2.20% per le imprese sopra i 50 dipendenti) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per ciò che riguarda gli aspetti procedurali, fermo restando che in edilizia le disposizioni concernenti l’informativa e la consultazione sindacale interessano esclusivamente le richieste di proroga dei trattamenti oltre le prime 13 settimane continuative, rappresentano due novità le disposizioni che prevedono l’obbligo di allegare all’istanza l’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati dall’intervento della Cigo e di presentarla, sempre in via telematica, all’Inps, entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’articolo 16, nell’ottica del legislatore di semplificare le procedure, introduce un’importante novità in merito alle competenze ed al procedimento istruttorio, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’abrogazione delle Commissioni provinciali Inps.