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NASpI: fornite dall'Inps le prime indicazioni relative alla disciplina della nuova indennità di disoccupazione che dallo scorso 1° maggio ha sostituito l'ASpI

NASpI – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

5 Maggio 2015
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Con l’allegato messaggio n. 2971/15, l’Inps ha fornito le prime indicazioni  in merito alla nuova indennità di disoccupazione introdotta dall’art. 1 del D.Lgs n. 22/15, denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che, dallo scorso 1° maggio, ha sostituito, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi da tale data, i trattamenti di  ASpI e mini ASpI previsti dall’art. 2 della L. n. 92/12, la cui disciplina, invece, continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015.

 
Come noto la nuova indennità è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, che:
 
  •  siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 181/00 e s.m.i.;
  •  possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  • possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
 
A decorrere dallo scorso 1° maggio, pertanto, è possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro delle domande che, si ricorda, devono essere presentate entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.  
    
L’Istituto conclude confermando che è in corso di pubblicazione un’apposita circolare contenente alcuni approfondimenti circa la disciplina della nuova prestazione assistenziale, che sarà tempestivamente oggetto di comunicazione ANCE.

20388-Messaggio Inps n_ 2971 del 30-04-2015 NASPI.pdfApri
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