L’Albo gestori ambientali ha chiarito l’applicazione delle disposizioni del D.M. 120/2014 per le imprese che svolgono attività di bonifica
La Circolare 21 aprile 2015, prot. N.306/Albo/Pres, del Comitato nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda l’iscrizione nelle categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 120/2014. Nonostante il fatto che il nuovo D.M. (120/2014) abbia rideterminato, aumentandoli, gli importi dei lavori cantierabili sui quali sono basate le classe d’iscrizione nelle categorie 9 e 10, i requisiti previsti per l’iscrizione alle stesse categorie e le relative classi restano al momento immutati. È stato chiarito, quindi, che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/1998 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal nuovo D.M (120/2014).
|
classi
|
D.M. 28-4-1998 n. 406
|
D.M. 3-6-2014 n. 120
|
|
a)
|
oltre lire quindici miliardi;
|
oltre a euro 9.000.000,00;
|
|
b)
|
fino a lire quindici miliardi;
|
fino a euro 9.000.000,00;
|
|
c)
|
fino a lire tre miliardi;
|
fino a euro 2.500.000,00;
|
|
d)
|
fino a lire ottocento milioni;
|
fino a euro 1.000.000,00;
|
|
e)
|
fino a lire cento milioni.
|
fino a euro 200.000,00.
|
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.