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Pubblicata sul sito dell'ANCE la nuova Guida sulle detrazioni IRPEF - IRES 65% per gli interventi di riqualificazione energetica. I chiarimenti dell'ANCE

Risparmio energetico – Nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

10 Febbraio 2015
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Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata pubblicata la nuova Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di gennaio 2015, che riepiloga le ultime novità relative all’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prorogata, da ultimo, dalla legge 190/2014 (cd. “legge di Stabilità 2015)[1].

 
In particolare, la Guida dell’Agenzia delle Entrate conferma la proroga della detrazione IRPEF/IRES nella misura potenziata al 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015[2].
 
Confermate, altresì, le ulteriori novità contenute negli ultimi Provvedimenti, in particolare:
 
·       aumento dal 4% all’8% della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento dellespese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi[3];
 
·     estensione dell’agevolazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi, quali:
 
–       l’acquisto e la posa in opera di schermature solari[4], nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro;
–       l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro;
 
·       eliminazione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali agevolati con la detrazione del “65%”[5].
 
Inoltre, la Guida dell’Agenzia delle Entrate precisa che, dal 1° gennaio 2016 la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, in mancanza di ulteriori proroghe, sarà sostituita con la detrazione IRPEF del “36%” prevista per le ristrutturazioni edilizie.
 
In tal ambito, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) presenti sul proprio sito Internet, nelle quali è stato, tra l’altro, chiarito che la detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico èriconosciuta:
 
–       a condizione che, nei casi di pagamento delle spese agevolabili mediante bonifico sia indicato il seguente riferimento normativo: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1[6];
 
–       nell’ipotesi di esecuzione di interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
 
Infine, si ricorda che sul sito internet dell’ENEA (www.acs.enea.it) sono disponibili le FAQ relative all’applicabilità della detrazione per la riqualificazione energetica, aggiornate al 26 gennaio 2015, che costituiscono un valido ausilio per tutti i contribuenti che intendono effettuare gli interventi agevolati di efficienza energetica.      
 
 

[1] Cfr. ANCE “DdL «Stabilità 2015» – Detrazione del 50% per acquisto di abitazioni ed Ecobonus” – ID n.18736 del 19 dicembre 2014 ed ANCE “Bonus per il recupero e la riqualificazione energetica degli edifici: le novità per il 2015” – ID n.18876 del 9 gennaio 2015.
[2]  Sul punto, si evidenzia che per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013, la detrazione è riconosciuta in misura pari al 55%.
[3]Come noto, tale aumento è stato disposto dall’art. 1, co. 657, della legge 190/2014, che modifica l’art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[4] Deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311.
[5]Come noto, tale novità è stata introdotta dall’art. 12 del D.Lgs. 175/2014). Sul punto, cfr. ANCE “D.Lgs. 175/2014 – Semplificazioni fiscali – I chiarimenti della C.M. 31/E/2014” – ID n. 18894 del 12 gennaio 2015.
 
[6]Sul punto, si ricorda che le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare:
–        i contribuenti non esercenti attività d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
–        i contribuenti esercenti attività d’impresa sono esonerati da tale obbligo di pagamento mediante bonifico. 

19280-risposte alle domande pi frequenti FAQ .pdfApri

19280-Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.pdfApri
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