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La prima determinazione del 2015 dell'Anticorruzione fa chiarezza sulle sanzioni

Soccorso istruttorio – Le sanzioni dopo la Det. 1-2015 dell’ANAC

5 Febbraio 2015
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Con la determinazione n., 1/2015 l’ANAC dopo un cosnultazione pubblica ha definitivamente esplicatto ambiti e sanzioni in cui è DOVEROSO il soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Ci soffermiamo sulla questione sanzioni e in quanto aspetto che ha fatto registrare la maggior confunsione nelle stazioni appaltanti.

In particolare, l’ANAC, accogliendo sul punto le osservazioni espresse dall’ANCE in sede di consultazione, ha ritenuto che la sanzione individuata negli atti di gara debba essere comminata nel solo caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio.
 
L’irrogazione della sanzione viene, peraltro, correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità essenziali riscontrate e pertanto, come sostenuto da Ance,  dovrà essere considerata in maniera omnicomprensiva.
 
Ciò significa che, in caso di mancata regolarizzazione, la stazione appaltante procederà alla sola esclusione del concorrente dalla gara.
 
In tale ipotesi, il bando potrà prevedere che si proceda anche all’incameramento della cauzione provvisoria, esclusivamente nel caso in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza sostanziale del requisito dichiarato.
 
La determinazione ribadisce, che, viceversa, all’incameramento della cauzione non si potrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.
 
Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito della richiesta della stazione appaltante, che non dipendano da carenza del requisito, la stazione appaltante darà comunicazione all’ANAC che ne terrà conto quale notizia utile ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. dd) del Dpr 207/2010 (ovverosia ai fini della tenuta del casellario informatico).
 
Inoltre, l’ANAC chiarisce che la sanzione deve essere comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni si siano rivelate carenti o debbano essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi. La sanzione deve essere comminata anche all’impresa ausiliaria, qualora la stessa produca una dichiarazione ex articolo 38 carente. 
 
Altro tema di notevole importanza, è quello attinente all’esatta determinazione del quantum della sanzione.
 
Sul punto, l’ANAC, condividendo l’interpretazione dell’ANCE,  afferma espressamente che la funzione di garanzia svolta dalla cauzione provvisoria non determina un aumento del relativo importo, cosa che invece è prevalsa nei bandi di gara ove si registrava un innalzamento dell’1% della garanzia provvisoria.
 
È fatto comunque salvo l’obbligo di reintegrare la cauzione, qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione. Ciò solo nel caso il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto; logicamente la mancata reintegrazione della cauzione costituirà causa di esclusione del concorrente dalla gara.  

Torneremo sulla determinazione n. 1/2015 per affrontare più compiutamente quanto in essa affrontato.

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