Con circolare INPS n. 17 del 29 gennaio sono state fornite le prime indicazioni sull’esonero contributivo disposto dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) in favore dei datori di lavoro privati che effettuino nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2015, per un periodo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
Sul tema era stato evidenziato nelle sedi competenti la necessità di chiarire la non qualificazione dell’esonero come aiuto di stato (e quindi la non applicabilità delle condizioni restrittive poste dal Regolamento UE n. 651/2014), in quanto misura generalizzata e non selettiva.
Inoltre, andava chiarita la spettanza del beneficio sia in caso di stabilizzazione, cioè di trasformazione senza soluzione di continuità, di contratti a termine (ovviamente anche stagionali), instaurati sia nel 2014 che nel 2015,sia in caso di instaurazione di contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 con soggetti con i quali siano cessati contratti a tempo determinato, anche stagionali, di durata superiore a 6 mesi stipulati con lo stesso datore di lavoro.
Le questioni sopra indicate sono state risolte nel senso auspicato.
La circolare INPS infatti non solo esclude la natura di aiuto di Stato dell’esonero, ma riconosce anche la fruizione del beneficio per tutte le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
Quindi, a titolo esemplificativo, l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore che abbia avuto un rapporto a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro nei dodici mesi precedenti, fruisce dell’esonero contributivo, così come ne ha diritto in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Con apposita circolare l’INPS fornirà le istruzioni per le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro: quindi non è richiesta alcuna istanza di fruizione della misura di legge in oggetto.
19183-Circolare INPS 29-01-2015.pdfApri