Ricordiamo alle imprese interessate che il 12 marzo 2015 scade il termine entro cui i lavoratori incaricati, alla data del 12 marzo 2013, dell’uso delle attrezzature individuate nell’accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, devono effettuare i corsi di formazione ai fini del conseguimento della specifica abilitazione.
La stessa scadenza del 12 marzo p.v. vale anche per l’effettuazione dell’aggiornamento, ed eventualmente anche della verifica finale di apprendimento, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, nei casi descritti in dettaglio nel paragrafo dedicato della presente circolare.
Ricordiamo che le attrezzature di lavoro che richiedono l’abilitazione sono:
– piattaforme di lavoro mobili elevabili;
– gru a torre;
– gru mobile;
– gru per autocarro;
– carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
– carrelli semoventi a braccio telescopico;
– carrelli industriali semoventi;
– carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;
– trattori agricoli o forestali;
– macchine movimento terra:
– escavatori idraulici;
– escavatori a fune;
– pale caricatrici frontali;
– terne;
– autoribaltabile a cingoli;
– pompa per calcestruzzo.
Strutturazione del percorso formativo
Il percorso formativo è strutturato in moduli teorici (di carattere giuridico-normativo e tecnico) e moduli pratici con contenuti, durata, verifiche intermedie e finali diversi a seconda dei tipi di attrezzatura (vedi anche le tabelle allegate). Il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili ed è riconosciuto, in tali casi, come credito formativo.
La metodologia didattica prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, dimostrazioni e prove pratiche. Sono ammessi percorsi formativi in modalità e-Learning, alle condizioni riportate nell’Allegato II dell’accordo, esclusivamente per la parte di formazione generale concernente i moduli giuridico-normativo e tecnico.
Al termine dei moduli devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecniche professionali.
Gli attestati di abilitazione sono rilasciati in conseguenza del superamento della prova intermedia di verifica, svolta al termine dei moduli teorici, e della prova pratica di verifica finale, nel rispetto del requisito di frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore totale.
Il mancato superamento della prova intermedia di verifica comporta la ripetizione dei due moduli teorici, mentre il mancato superamento della prova pratica di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
Aggiornamento
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il modulo di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 sono relative agli argomenti dei moduli pratici.
Riconoscimento della formazione pregressa
Sono riconosciuti i corsi già effettuati alla data del 12 marzo 2013 che, per ciascun tipo di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’accordo, a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro il 12 marzo 2015;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che entro il 12 marzo 2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e la verifica finale dell’apprendimento.
Gli attestati di abilitazione conseguenti ai suddetti corsi pregressi hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente:
– dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a);
– dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b);
– dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
Soggetti formatori
Tra i Soggetti formatori, vi sono gli enti bilaterali, gli organismi paritetici le scuole edili, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Regioni e le Province autonome (anche tramite le ASL), il Ministero del Lavoro, l’INAIL e le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai propri lavoratori) delle attrezzature in questione, purchè organizzate ed accreditate per la formazione secondo i modelli definiti a livello Regionale.
Le docenze devono essere svolte, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature.
In merito si ricorda che l’Ente Cassa Scuola Edile rimane a disposizione delle imprese associate per ogni esigenza in termini di formazione professionale per il settore delle costruzioni.