Con risposta ad istanza di interpello n. 29/14, di cui si allega copia, il Ministero del lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito al riconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/90.
Come noto, la suddetta norma, cosi come riformulata dalla L. n. 92/12, prevede che: “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”.
In particolare, il dicastero ha chiarito che la violazione del diritto di precedenza, a cui consegue l’esclusione dal beneficio in oggetto, è riferibile esclusivamente alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe, in quanto solo in tali circostanze si realizza una effettiva sostituzione del lavoratore.
Le indicazioni ministeriali hanno, altresì, confermato che le agevolazioni in parola spettano nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 7 della L. n. 604/66, in quanto è il medesimo art. 8 della L. n. 407/90 a circoscrivere la perdita del beneficio ai casi in cui i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti le nuove assunzioni, abbiano effettuato recessi unilaterali o sospensioni dei rapporti di lavoro nell’interesse dell’impresa.
Per completezza, appare opportuno ricordare che, in virtù delle nuove disposizioni contenute nella bozza della Legge di Stabilità 2015, in materia di sgravi contributivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, è prevista, attualmente, l’abrogazione dei benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e s.m.i, per le assunzioni di lavoratori decorrenti dal 1° gennaio 2015.
18580-Interpello n_ 29-2014.pdfApri