Pubblicata in Gazzetta (Serie Generale n. 261 del 10 novembre 2014) la legge 30 Ottobre 2014 n. 161 (Legge Europea 2013 bis) che inserisce due importanti modifiche al codice dei contratti rispettivamente, in tema di avvalimento e di progettazione.
In via preliminare, va evidenziato che la Legge europea- altrimenti chiamata la “salva-infrazioni” è un provvedimento preposto a modificare il diritto interno in conformità alle indicazioni delle istituzioni comunitarie, provvedendo, quindi, a recepire i principi introdotti da sentenze della Corte di giustizia, nonché a chiudere, in via preliminare, situazioni che potrebbero dare adito ad una procedura d’infrazione.
Passando al merito delle novità introdotte per quanto concerne l’avvalimento, l’art 21 della legge interviene in modifica del comma 6 dell’articolo 49 del codice dei contratti pubblici.
In base alla disposta modifica, il concorrente, al fine della partecipazione ad una gara d’appalto, potrà avvalersi di più ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.
Viene meno quindi il c.d. divieto di avvalimento plurimo, ossia l’impossibilità di avvalersi, di più imprese ausiliarie per la stessa categoria di lavori, aumentando così i margini di operatività di un istituto che suscita notevoli preplessità sulle modalità con cui viene abusato in Italia e su cui si susseguono inchieste.