Entro il prossimo 31 ottobre scadrà il termine per la presentazione dell'istanza per la certificazione dei crediti maturati al 31 dicembre 2013 verso le Pubbliche Amministrazioni (diverse dallo Stato)
Si ricorda che l’art. 22 comma 7-bis del DL 91/2014 ha modificato l’art 37 comma 1 del DL 66/2014, prorogando al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale chi chiederà la certificazione dei crediti di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 verso le Pubbliche Amministrazioni (diverse dallo Stato) potrà ottenere la garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione pro-soluto a banche o intermediari abilitati.
Come è noto, i crediti vantati nei confronti di una Pubblica Amministrazione, centrale o locale, relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali) devono essere certificati.
Il processo di certificazione è gratuito ed è gestito tramite una apposita piattaforma elettronica, accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it I creditori devono accreditarsi all’interno della suddetta piattaforma elettronica, comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all’utilizzo della piattaforma stessa. Una volta ricevuta l’istanza di certificazione, la Pubblica Amministrazione, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.
Il MEF ha pubblicato una breve guida alla certificazione dei crediti (allegata) nella quale viene ricordato che l’istanza può essere presentata da società, imprese individuali o persone fisiche che vantano un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
In particolare, l’istanza può essere presentata con riferimento ai crediti vantati nei confronti di:
– amministrazioni statali, centrali e periferiche;
– Regioni e Province autonome;
– enti locali (esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso);
– enti del Servizio Sanitario Nazionale (con alcune limitazioni);
– enti pubblici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
– altre Pubbliche Amministrazioni incluse dall’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001.
Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento, mentre per poter beneficiare della garanzia dello Stato è necessario che l’istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge (31 ottobre 2014).
In virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro-soluto dei suddetti crediti avverrà applicando una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa, prevista dall’art. 2 del DM 27 giugno 2014 (nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione – dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro, ovvero dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti i 50.000 euro di ammontare della cessione).
Inoltre, al fine di semplificare e velocizzare le procedure di cessione, è stata definita un’apposita convenzione quadro tra MEF e l’ABI. La convenzione, che contiene, tra l’altro, il modello del contratto di cessione, è consultabile al seguente indirizzo web:
-Come alternativa alla cessione, il creditore, una volta ottenutala certificazione, può:
– attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione
del credito;
– compensare un debito verso l’Agenzia delle Entrate indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 on line.
Come di consueto la Direzione dell’Associazione resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
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