Se i lavori oggetto di un contratto di appalto vengono realizzati in assenza del necessario titolo edilizio il contratto deve ritenersi nullo fin dall’origine. Diverso il caso in cui si conviene espressamente che il titolo verrà rilasciato in un momento successivo alla sottoscrizione. Il principio è desumibile da una sentenza della Cassazione
Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza titolo abilitativo edilizio è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 del codice civile, avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto di produrre i suoi effetti. Il principio, peraltro sufficientemente pacifico in giurisprudenza è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 21350 della II sez. Civ. della Corte di Cassazione.
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